Ricostruzione di carriera idr a tempo determinato

Recentemente ho appreso, con vero piacere, di uno scritto del luglio 2022 dedicato alla ricostruzione di carriera del Dott. Pasquale Fraterno. 

https://scuola.psbconsulting.it/ricostruzione-di-carriera-dei-docenti-incaricati-di-religione-cattol...

Essendo raro che qualcuno dedichi attenzione ai delicati procedimenti amministrativi che riguardano gli insegnanti di religione cattolica con una cura così dettagliata e avendo ammirato la competenza del Dott. Fraterno in materia, mi sarebbe piaciuto potermi confrontare con lui su alcuni aspetti in particolare.

Dopo aver giustamente citato la C.M n. 36 del 28/1/1989 circa il servizio utile alla maturazione del diritto

Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’ art. 7 della legge 28-7-1961, n. 831 e dell’art. 53 -comma 3 -della legge n.312/1980, computandovi altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70

e consigliato un’attenta lettura della C.M. n. 2/2001, che rappresenta un ottimo quadro di sintesi, nell’articolo viene specificato, tra le condizioni che i docenti IRC devono possedere per maturare il diritto alla presentazione della relativa istanza di ricostruzione di carriera, un quadriennio di servizio prestato con “rapporto di incarico” anche in modo discontinuo e anche con orario inferiore a quello di cattedra.

In realtà, mi pare che la circolare ministeriale n.2/2001 preveda il possesso dell’incarico solo nell’anno di inoltro della domanda di progressione di carriera, puntualizzando che

il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 4 D.L.370/1970: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento e’ da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” I 180 giorni di servizio possono essere svolti anche in modo non continuativo. (Legge 124/1999, comma 14, articolo 11).

Anche alla luce della L. 10 agosto 2023, n. 103, che interviene in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole, apportando modifiche al testo unico di cui al DL gs 1994, n. 297 e del Il nuovo articolo 489 che prevede l’abrogazione del criterio secondo cui per la validità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero, è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio, la formulazione della modifica, che esclude l’applicazione della disciplina sulla validità dell’anno scolastico ai fini del riconoscimento del servizio, e che comporta che la procedura resta utile e valida per l’attribuzione del punteggio come anno intero, mi pare di poter concludere che, anche per il calcolo della progressione economica degli idr a tempo determinato (la cui normativa specifica non viene interessata dalla legge 103/2023), Il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Proseguendo nella lettura, mi permetto di aggiornare la normativa dei titoli richiesti per l’insegnamento della religione cattolica richiamando la lettura di quanto previsto dal DPR 175, relativo all’ Intesa del 2012 e dall DM 70 del 2020.

Altro argomento su cui sarebbe stato utile un confronto e che genera, non pochi, disguidi amministrativi a danno degli insegnanti di religione, riguarda la necessità di Decreto di ricostruzione di carriera per il docente IRC, che chiede l’aggiornamento della progressione di carriera.

Gli idr a tempo determinato che maturano il diritto alla ricostruzione di carriera sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo.

In base alla CM n.2/2001 “L’inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell’ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all’epoca della prestazione lavorativa.”

Affinché il passaggio al gradone successivo di anzianità avvenga automaticamente (cioè senza bisogno di presentare ulteriore domanda) il decreto di ricostruzione di carriera DEVE contenere la dicitura che autorizza gli organi competenti alla liquidazione delle successive variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione di carriera allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge.

Alcuni colleghi si vedono negato il diritto alla progressione automatica di carriera, ma, a proposito del trattamento da riservare agli insegnanti di religione cattolica, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2007, art.40 c. 5-6-7 (CCNL 1994 art. 47, c.7) e le relative CM 302 del 20.09.1995 e CM 158 del 26.04.1996 definiscono una linea ben precisa,

5.Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti […] mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito […] possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.

Il Contratto (CCNL/2007 art. 79) prevede l’attribuzione al personale scolastico di “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti”.

-Per i docenti di religione il fondamento di ciò è l’art. 53 c. 6 della L. 11/07/1980 n. 312 che prevede che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio”.

-Per il personale della scuola la progressione automatica delle retribuzioni è stata ripristinata, dopo l’abolizione con il contratto di cui al D.P.R. 10/04/1987 n. 209, con il successivo contratto di cui al D.P.R. 23/08/1988 n. 399 (in particolare l’art. 3 c. 3, c.7 e l’art. 4 c. 2 e c. 9) che coinvolge anche gli idr a tempo determinato con ricostruzione di carriera.

La C.M. 20/09/1995 n. 302 specifica che gli IdR vengono assunti “mediante contratto incarico annuale che intendesi confermato qualora permangano condizioni et requisiti prescritti da vigenti disposizioni di legge”. Ciò significa che bisogna dare per scontato che il contratto sarà confermato di anno in anno e, soltanto nel caso in cui intervenissero modifiche delle condizioni e dei requisiti prescritti (revoca idoneità o modificazione della quantità di ore che costituiscono il proprio orario di servizio) si dovrà intervenire con una verifica e, eventualmente a un nuovo decreto.

Quindi ogni volta che ci fosse una modifica dell’orario che incide sulla ricostruzione la segreteria deve emettere un nuovo decreto. Questa (e altre casistiche simili) sono ben delineate dalla C.M. 03/02/2001 n. 2 che ben riassume la materia illustrando le procedure che riguardano coloro che hanno (o perdono o riacquistano) i requisiti per la progressione automatica e coloro che non li hanno (ma invece hanno diritto ai soli aumenti biennali del 2,50%).

La progressione e il passaggio al successivo gradone, invece, sono automatiche non richiedono un decreto ad hoc ogni qual volta si passi al gradone successivo. La normativa sopracitata (in particolare C.M 03/02/2001 n. 2) prevede un unico decreto di ricostruzione di carriera che contenga al suo interno anche gli elementi per rendere automatica la progressione e il passaggio ai gradoni successivi.

Risulta evidente dalla normativa la stabilità, nel tempo, prevista per gli incarichi di religione N05. Non vedo motivo per cui la progressione degli idr a td con ricostruzione di carriera debba richiedere un nuovo decreto ad ogni passaggio di fascia: la legge dice che il “contratto di incarico annuale […] si intende confermato”, è, dunque, l’interruzione dell’incarico che va dimostrata, non la sua continuità. Se l’incarico si intende confermato, la carriera avanza (progressione automatica).

Da recenti controlli, sono stati rilevati alcuni inquadramenti stipendiali errati nei cedolini degli insegnanti di religione cattolica.

In molte province, soprattutto del nord, viene omessa nei decreti di ricostruzione di carriera la dicitura che autorizza gli organi competenti a concedere gli aumenti derivanti dalla progressione di carriera alle scadenze delle fasce stipendiali stabilite per legge. Tale omissione causa l’assenza sul cedolino dei termini di scadenza delle fasce stipendiali e impedisce l’automatica progressione di carriera a cui gli idr mi pare abbiano diritto. A cosa possiamo attribuire questa omissione? La questione appare molto rilevante poiché se non ci si accorge di trovarsi nella posizione stipendiale errata si rischia di rimanere fermi con lo stesso stipendio per molto tempo. In alcuni casi esaminati mi è capitato di rilevare che fosse applicata la prescrizione economica quinquennale, ma, a mio parere, non essendo, la progressione economica una prestazione a richiesta la sua mancanza non è imputabile a colpa del dipendente e dunque la prescrizione mi appare indebita. 

Nutro da tempo il sincero desiderio di un confronto per poter approfondire queste tematiche che mi stanno molto a cuore, mi auguro di ricevere, prima o poi, un gradito riscontro in merito.