Gli Idr che superano il concorso non possono chiedere la ricostruzione di carriera fino al superamento dell’anno di prova. Come previsto dalla Legge 27/06, art. 1-ter, nell’anno di prova hanno diritto all’inquadramento nel ruolo al livello iniziale più un assegno ad personam che andrà ad integrare la differenza con lo stipendio in godimento prima del concorso.
Alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione “trattamento fondamentale” in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento;
Occorre seguire con attenzione tutta la fase di stipula e registrazione del contratto a tempo indeterminato e controllare che esso contenga i passaggi che consentono di ottenere l’ assegno "ad personam". Tale assegno è la compensazione nello stipendio, degli importi che, altrimenti, non verrebbero erogati nell'anno di prova.:
Dopo il superamento dell’anno di prova, il docente deve presentare domanda di ricostruzione di carriera all’istituzione scolastica, il decreto di inquadramento nei ruoli dello Stato viene elaborato tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi). Con la ricostruzione di carriera un docente ottiene il riconoscimento del periodo di lavoro a tempo determinato e viene collocato nella corrispondente fascia stipendiale prevista dal Contratto della scuola.
Secondo la (Nota prot. 1742/08, Alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U.; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo. Si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dal CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo.
Le modalità operative in questione, tuttavia, presentano un’eccezione. L’applicazione riceve, infatti, le informazioni fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (MEF) riguardanti l’ultima posizione stipendiale e gli assegni ad personam in godimento dell’ultimo contratto a tempo determinato di ciascun docente. Le segreterie scolastiche - per poter procedere - dovranno accertare la concordanza di tali dati ed eventualmente provvedere alla rettifica degli stessi (ove non ci sia conformità).
Il DL n. 69 del 13 giugno 2023, cosiddetto salva infrazioni, convertito con modificazioni -dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, interviene nella procedura di infrazione per non conformità alla direttiva europea in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente, apportando modifiche al testo unico, di cui al decreto legislativo n. 297.del 1994,
Il nuovo articolo 489 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, l’abrogazione del criterio, secondo cui per la validità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero, è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio.
La formulazione della modifica, che esclude l’applicazione della disciplina sulla validità dell’anno scolastico ai fini del riconoscimento del servizio, comporta che la procedura resta utile e valida per l’attribuzione del punteggio come anno intero.
Il nuovo comma 1 dell’art. 485 comporta che: per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo di servizio preruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici, senza più la limitazione ai solo primi quattro anni per intero e due terzi per i restanti.
La domanda è obbligatoria per avere diritto alla ricostruzione. Prima era prevista la prescrizione dopo dieci anni dal sorgere del diritto stesso, ora è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera (anche se sono trascorsi 10 anni).
Attenzione: la corretta registrazione del contratto a tempo indeterminato è fondamentale per non perdere i benefici economici acquisiti con la progressione di carriera raggiunti prima dell’immissione in ruolo!
Per i vincitori di concorso che saranno immessi in ruolo:
fare attenzione che siano inseriti, nel contratto, i seguenti paragrafi che consentono di ottenere un assegno "ad personam". Tale assegno è la compensazione dello stipendio, degli importi che, altrimenti, non verrebbero elargiti in quest'anno di prova:
"Il trattamento economico, ai sensi della legge 27/2006 art. 1ter, spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, corrisponde alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle contrattuali ed è pari a euro _________________ (__________________ stipendio annuo lordo + RPD ____________ + IVC ____________), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle disposizioni di legge vigenti"
" È conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione dell’art. 53, legge 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7 del DPR 399/88, dell’art. 146, comma 1, lettera g), comma 1 ter, legge 3 febbraio 2006, n. 27."
" Fascia stipendiale attuale del docente ____/____ (_________________ stipendio annuo lordo + RPD ____________ + IVC ____________ totale euro __________________) "
" Pertanto è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ___________________________.
Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7 del DPR 399/88, previo riassorbimento "
Da una vecchia edizione di Bergantini, La contabilità di segreteria.
una piccola guida per gli amministrativi:
Ricostruzione carriera degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo dall’a.s. 2005-2006
Il M.I. - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi - Ufficio III - con la nota prot. n. 1742 dell’11 dicembre 2008 inviata ai Dirigenti Scolastici ed ai dirigenti dell’USP ha comunicato che dal 9 c.m. è disponibile sul SIDI la procedura per l’emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli Insegnanti di Religione Cattolica che hanno assunto servizio di ruolo negli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08.
La procedura informatizzata applica la normativa vigente di seguito descritta.
La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all’art. 1ter, ha previsto che “Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”.
L’applicazione della norma avviene nel modo seguente:
1. alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione “trattamento fondamentale” in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento;
2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U. dell’istruzione DPR n. 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;
3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.
La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:
- riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1;
- riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell’art. 485, comma 7, del citato T.U. dell’istruzione.
Le modalità operative in questione, tuttavia, presentano un’eccezione. L’applicazione riceve, infatti, le informazioni fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (MEF) riguardanti l’ultima posizione stipendiale e gli assegni ad personam in godimento dell’ultimo contratto a tempo determinato di ciascun docente. Le segreterie scolastiche - per poter procedere - dovranno accertare la concordanza di tali dati ed eventualmente provvedere alla rettifica degli stessi (ove non ci sia conformità).