Ricostruzione carriera degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo dall’a.s. 2005-2006

Tra le domande che volano nell'aria sui concorsi IRC ce n'è una che riguarda il dopo concorso (alla quale già sappiamo rispondere con certezza):
"I docenti di religione con ricostruzione di carriera dopo il concorso si vedranno azzerato il livello stipendiale?"
La risposta è: NO.
Infatti la L. 3 febbraio 2006, n. 27 all'art. 1-ter ha stabilito: "Ai fini applicativi dell'art. 1, c. 2 della L. 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento."

Il M.I. - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi - Ufficio III - con la nota prot. n. 1742 dell’11 dicembre 2008 inviata ai Dirigenti Scolastici ed ai dirigenti dell’USP ha comunicato che dal 9 c.m. è disponibile sul SIDI la procedura per l’emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli Insegnanti di Religione Cattolica che hanno assunto servizio di ruolo negli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08.

La procedura informatizzata applica la normativa vigente di seguito descritta.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all’art. 1ter, ha previsto che “Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”.

L’applicazione della norma avviene nel modo seguente:

1. alla data di decorrenza economica dell’immissione in ruolo, viene attribuito l’inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l’eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione “trattamento fondamentale” in godimento e quella derivante dall’inquadramento, più l’eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall’inquadramento;

2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell’art. 485 e seguenti del T.U. dell’istruzione DPR n. 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;

3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali, e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l’eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.

La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:

- riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1;

- riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell’art. 485, comma 7, del citato T.U. dell’istruzione.

Le modalità operative in questione, tuttavia, presentano un’eccezione. L’applicazione riceve, infatti, le informazioni fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (MEF) riguardanti l’ultima posizione stipendiale e gli assegni ad personam in godimento dell’ultimo contratto a tempo determinato di ciascun docente. Le segreterie scolastiche - per poter procedere - dovranno accertare la concordanza di tali dati ed eventualmente provvedere alla rettifica degli stessi (ove non ci sia conformità).

Fare attenzione che siano inseriti, nel contratto, i seguenti paragrafi che consentono di ottenere un assegno "ad personam". Tale assegno è la compensazione dello stipendio, degli importi che, altrimenti, non verrebbero elargiti in quest'anno di prova:

"Il trattamento economico, ai sensi della legge 27/2006 art. 1ter, spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, corrisponde alla posizione iniziale prevista nelle vigenti tabelle contrattuali ed è pari a euro _________________ (__________________ stipendio annuo lordo + RPD ____________ + IVC ____________), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali, oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle disposizioni di legge vigenti"

" È conservato il trattamento economico fondamentale in godimento nella posizione pre-ruolo, definito in applicazione dell’art. 53, legge 312/80 e dell’art. 3, commi 6 e 7 del DPR 309/88, dell’art. 146, comma 1, lettera g), comma 1 ter, legge 3 febbraio 2006, n. 27."

" Fascia stipendiale attuale del docente ____/____ (_________________ stipendio annuo lordo + RPD ____________ + IVC ____________ totale euro __________________) "

" Pertanto è attribuito un assegno personale pensionabile di euro ___________________________.

Con successivo provvedimento sarà determinato lo stipendio spettante in relazione all’anzianità maturata nella posizione di provenienza, per i servizi resi in costanza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7 del DPR 399/88, previo riassorbimento "