Ore a disposizione e IRC

Agli idr di ruolo viene attribuito l’orario cattedra di insegnamento, salvo venga richiesto dall’interessato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per gli idr a tempo determinato il problema dell’orario di insegnamento è complesso e delicato, come noto esistono indicazioni di legge che suggeriscono il progressivo raggiungimento dell’orario cattedra, soprattutto per gli insegnanti con ricostruzione di carriera, ma purtroppo non esiste alcuna garanzia di poter mantenere il rapporto di lavoro o di poter completare l’orario cattedra in caso di diminuzione del numero delle classi. Il problema non è affatto trascurabile poiché, proprio dal completamento dell’orario cattedra, dipendono importanti differenze in ordine al trattamento giuridico ed economico dell’idr, la gestione dell’attribuzione delle nomine ha, per le singole persone e per tutta la categoria, un’importanza determinante. Tra le tante questioni che riguardano l’orario di servizio, una ha di recente destato l’attenzione di molti colleghi: quella delle ore a disposizione.
Per la scuola d’infanzia la revisione dell’Intesa del 1990 ha stabilito per l’idr un orario annuo di 60 ore per sezione, tradotte convenzionalmente in un’ora e mezza settimanale per ogni sezione. Poiché l’idr, però, non può lavorare su più di 16 sezioni, si riesce a raggiungere un orario settimanale di sole 24 ore e non di 25 come previsto dall’orario d’obbligo. Le Note del 19 ottobre 2007, prot. 20530 e del 29 novembre 2007, prot. 22760 hanno autorizzato l’attribuzione di una venticinquesima ora a disposizione per le attività previste nel Ptof, solo in caso di servizio espletato esclusivamente nella scuola d’infanzia. Non viene invece previsto alcun completamento orario per le combinazioni di incarico misto primaria/infanzia che non dovessero portare al raggiungimento dell’orario d’obbligo.
Nella scuola secondaria, dove l’orario cattedra è di 18 ore di insegnamento, non sono previste ore a disposizione per completamento orario, salvo il caso contemplato nell’art. 2 c.7 del Ccni sulle utilizzazioni (firmato il 12/06/2019 per il triennio 2019-22, prorogato di un anno nella sua validità il 16/06/2022) “I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.”. Ricordiamo che anche su questo completamento si deve raggiungere l’intesa con l’autorità ecclesiastica, come precisato nella Nota del 23 luglio 2008, prot. 12441 “anche agli insegnanti di religione cattolica, in servizio a tempo indeterminato nelle scuole secondarie, si applica la possibilità di completare il proprio orario obbligatorio di insegnamento con ore a disposizione qualora nella scuola di titolarità vi sia una riduzione di ore contenuta entro un quinto dell’orario d’obbligo. Detta disposizione deve però tenere conto del fatto che gli insegnanti di religione cattolica non hanno una titolarità sulla scuola in cui prestano servizio, ma sono titolari su un organico regionale, articolato per diocesi, e sono utilizzati sulle singole sedi scolastiche. Pertanto, la possibilità di completare l’orario di insegnamento deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui, d’intesa con la competente autorità ecclesiastica, si verifichino per un numero limitato di insegnanti riduzioni díorario non superiori ad un quinto dell’orario d’obbligo che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche, nel rispetto delle quote di organico del personale di ruolo e non di ruolo e ai sensi della normativa vigente. Sarà responsabilità dei direttori generali degli Uffici scolastici regionali individuare i casi cui applicare il beneficio in questione, raggiungendo le necessarie intese con gli ordinari diocesani competenti.”. Pare quindi utile ribadire anche che tale possibilità riguarda esclusivamente i docenti di ruolo essendo le presenti indicazioni contenute nel Ccni sulle utilizzazioni i cui destinatari sono i docenti a tempo indeterminato e solo i casi in cui non vi sia la possibilità di compensare diversamente tramite lo spostamento di insegnanti a tempo determinato. Una particolare attenzione e cura è richiesta agli uffici scuola diocesani, sapendo che dietro ogni ora di incarico ci sono vite, contesti e situazioni familiari. Altrettanta prontezza è richiesta alle segreterie sindacali che operano sul territorio che dovrebbero vigilare tempestivamente sul regolare svolgimento delle operazioni di nomina e assegnazione degli idr, prevenendo l’intervento degli uffici scolastici territoriali che potrebbero vedersi costretti a sospendere contratti e richiedere la rimodulazione degli incarichi. Sembra sensato ricordare, infine, che una volta comprese eventuali indebite attribuzioni di incarichi, restare silenti esporrebbe al rischio di impreviste richieste di rimborso da parte dello stato, dunque in certi casi meglio parlare per non doversi pentire.