E se passo il concorso? Cosa accade alla mia retribuzione?

Gli Idr che superano il concorso non possono chiedere la ricostruzione di carriera fino al superamento dell’anno di prova. Come previsto dalla Legge 27/06, art. 1-ter, nell’anno di prova hanno diritto all’inquadramento nel ruolo al livello iniziale più un assegno ad personam che andrà ad integrare la differenza con lo stipendio in godimento prima del concorso. Perché ciò avvenga correttamente può rendersi necessaria la presentazione di un decreto. L’assegno personale sarà riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera. (Nota prot. 1742/08).

Alla data della conferma in ruolo, cioè dopo il superamento dell’anno di prova, il docente deve presentare domanda di ricostruzione di carriera all’istituzione scolastica, il decreto di inquadramento nei ruoli dello Stato viene elaborato tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi). Con la ricostruzione di carriera un docente ottiene il riconoscimento del periodo di lavoro a tempo determinato e viene collocato nella corrispondente fascia stipendiale prevista dal Contratto della scuola.


Vediamo di capire come avviene l’inquadramento stipendiale.

Per le ricostruzioni effettuate dopo il 01/01/96, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del DPR 99/1988, il servizio pre-ruolo viene riconosciuto interamente per i primi quattro anni, mentre, per gli anni successivi al quarto, vengono riconosciuti ai fini economici solo i ⅔, cioè 8 mesi ogni 12, i restanti 4 mesi vengono accantonati e potranno essere poi recuperati:

*al raggiungimento del 16° anno per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.

*al raggiungimento del 18° anno per i docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Per recuperare pienamente la propria posizione stipendiale è bene ricordarsi, dunque, di chiedere il riallineamento stipendiale nel momento in cui si matura il diritto perché, anche se in realtà dovrebbe avvenire automaticamente, spesso, ciò non accade.



Oltre alla normale procedura, dobbiamo aggiungere che la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – il 28 novembre 2019 ha emesso le sentenze, n. 31149 e n. 31150 con le quali ha affermato che il personale scolastico che ha svolto supplenze nel periodo antecedente all’ingresso in ruolo (precariato scolastico pre-ruolo), ha diritto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici – per intero – tutto il periodo del precariato, compreso quello eccedente il quarto anno. Malgrado l’importante pronunciamento della Corte di Cassazione la normativa sulla valutazione del servizio pre-ruolo rimane oggi invariata, ma è sempre possibile avviare un’azione di ricorso tentando di recuperare il terzo economico anche in tempi e modi diversi da quelli normalmente previsti.