Progressione di carriera idr

Ho la ricostruzione di carriera ma resto sempre nella fascia stipendiale base, perché? Come posso risolvere questo problema?

Cerchiamo di riassumere.

Gli idr a tempo determinato con ricostruzione di carriera sono equiparati ai docenti di ruolo, anche per la parte che riguarda l’anzianità stipendiale: più anni di servizio ho e più salgo di gradone (e sale anche il mio stipendio).

Ho già riassunto quali sono i requisiti per presentare la domanda di ricostruzione di carriera 

(https://www.appuntiirc.it/normativa1/ricostruzione-di-carriera-irc ).

La tabella prevista dalla normativa relativa ai passaggi alla successiva fascia stipendiale è la stessa per i docenti di ruolo e per gli IdR con ricostruzione di carriera.

Nonostante la procedura venga portata a termine (seppur con enormi ritardi) e si venga inquadrati in un gradone stipendiale, molti colleghi segnalano di essere fermi nella stessa fascia stipendiale da anni.

Affinché il passaggio al gradone successivo di anzianità avvenga automaticamente (cioè senza bisogno di presentare ulteriore domanda) il decreto di ricostruzione di carriera DEVE contenere la dicitura che autorizza gli organi competenti alla liquidazione delle successive variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione di carriera allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge.

Alcuni colleghi si vedono negato il diritto alla progressione automatica di carriera. Vediamo un po’ quali le ragioni opposte e quali risposte da offrire.

*Su quale norma si fonda questa progressione automatica?

-Innanzitutto sul Contratto (CCNL/2007 art. 79) che prevede l’attribuzione al personale scolastico di “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti”.

-Per i docenti di religione il fondamento è l’art. 53 c. 6 della L. 11/07/1980 n. 312 che prevede che “ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio”.

-Per il personale della scuola la progressione automatica delle retribuzioni è stata ripristinata, dopo l’abolizione con il contratto di cui al D.P.R. 10/04/1987 n. 209, con il successivo contratto di cui al D.P.R. 23/08/1988 n. 399 (in particolare l’art. 3 c. 3, c.7 e l’art. 4 c. 2 e c. 9) che coinvolge anche gli idr a tempo determinato con ricostruzione di carriera.

*Siete docenti a tempo determinato: e se l’anno prossimo cambia qualcosa?

-La C.M. 20/09/1995 n. 302 specifica che gli IdR vengono assunti “mediante contratto incarico annuale che intendesi confermato qualora permangano condizioni et requisiti prescritti da vigenti disposizioni di legge”. Ciò significa che bisogna dare per scontato che il contratto sarà confermato di anno in anno, soltanto nel caso in cui intervenissero modifiche delle condizioni e dei requisiti prescritti (revoca idoneità o modificazione della quantità di ore che costituiscono il proprio orario di servizio) si dovrà intervenire con una verifica e, eventualmente a un nuovo decreto.

*Quindi ogni volta che ci fosse una modifica dell’orario che incide sulla ricostruzione la segreteria deve emettere un nuovo decreto?

-Esattamente. Questa (e altre casistiche simili) sono ben delineate dalla C.M. 03/02/2001 n. 2 che ben riassume la materia illustrando le procedure che riguardano coloro che hanno (o perdono o riacquistano) i requisiti per la progressione automatica e coloro che non li hanno (ma invece hanno diritto ai soli aumenti biennali del 2,50%).

*La progressione e il passaggio al successivo gradone non sono automatiche ma richiedono un decreto ad hoc ogni qual volta si passi al gradone successivo.

- Questo non è corretto. La normativa sopracitata (in particolare C.M 03/02/2001 n. 2) non prevede questo ma un unico decreto di ricostruzione di carriera che contenga al suo interno anche gli elementi per rendere automatica la progressione e il passaggio ai gradoni successivi.

*L’art. 9 c. 23 del D.L. 78/2010 ha disposto il blocco per un triennio degli automatismi di origine contrattale che comportavano miglioramenti contributivi (tipo la progressione di carriera) per il triennio 2010/2012 mentre l’art. 1 c. 1 lett. b) del D.P.R. ha prorogato il suddetto blocco per tutto il 2013. Visto che c’è il blocco per quale ragione applicare la progressione di carriera?

-Perché il D.I 14/01/2011 art. 3, nonché il CCNL/2011 hanno sbloccato tale progressione per gli anni 2010 e 2011. Mentre il D.L 23/01/2014 n. 3, nonché il CCNL/2014 hanno sbloccato la progressione per il 2012. Quindi l’unico anno bloccato ad oggi (e quindi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici) resta il 2013.


Nel caso in cui la dicitura, che autorizza gli organi competenti alla liquidazione delle successive variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione di carriera allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge, non fosse stata inserita nel decreto di ricostruzione, potrebbe essere utile presentare richiesta tramite apposita modulistica (vedi link Appunti. Ultimo modulo della pagina):

https://www.appuntiirc.it/modulistica