Ricostruzione di carriera IRC

La Ricostruzione di carriera per gli Insegnanti di Religione cattolica

Chi ha diritto alla ricostruzione di carriera?
Gli IdR in ruolo e gli IdR a tempo determinato con precisi requisiti.

Come avviene la ricostruzione di carriera per gli idr in ruolo?

Il decreto di inquadramento nei ruoli dello Stato viene elaborato tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) a cui ha accesso la segreteria scolastica.

Cosa succede nell’anno di prova?

Come previsto dalla Legge 27/06, art. 1-ter, gli Idr nell’anno di prova hanno diritto all’inquadramento nel ruolo al livello iniziale più un assegno ad personam pari alla differenza con lo stipendio già in godimento. Questo sarà riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera. (Nota prot. 1742/08)
 

Quando sorge il diritto alla ricostruzione di carriera per i docenti di religione a tempo determinato?

Le condizioni necessarie per avere tale diritto (L. n. 312 1980, art. 53) sono:
  • Quattro anni di insegnamento;
  • L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

Inoltre, uno dei requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera è il possesso di un titolo di studio idoneo all’insegnamento della religione cattolica.


Chi ha lavorato senza titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente ha diritto alla ricostruzione di carriera?

A decorrere dal 1 settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo di studio idoneo non hanno diritto a maturare la ricostruzione di carriera e/o gli scatti biennali. Il servizio prestato invece fino al 31/08/1990 è sempre riconoscibile.


Cosa succede se un docente acquisisce il titolo mentre insegna?

Le Circolari annuali sulle supplenze, a partire dal 2017, hanno previsto espressamente che l’assunzione per supplenza possa trasformarsi in contratto di incarico annuale se il titolo viene conseguito entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso, altrimenti il nuovo inquadramento giuridico potrà decorrere solo dall’anno scolastico successivo.


Cosa si intende per quadriennio di insegnamento?

Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado. (CM 2/2001) Il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. (DL 370/1970, art.4) Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” I 180 giorni di servizio possono essere svolti anche in modo non continuativo. (Legge 124/1999, comma 14, articolo 11)

Cosa si intende per orario cattedra?

La costituzione del posto cattedra prevede:

- 18 ore settimanali per la scuola secondaria di I e II grado
- 24 per la scuola primaria
- 27 ore per la scuola d’infanzia dall’1/9/1988
- 25 ore per la scuola d’infanzia dall’1/9/ 1990.

L’art. 3 del DPR 399/1988 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonché al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali. 
 

Cosa sono le ragioni strutturali?

Le ragioni strutturali si hanno quando, dopo aver costituito posti con orario cattedra, le ore residue, anche fra più scuole, consentono solo la costituzione di posti con orario inferiore alle ore 18 settimanali e compreso tra le 12 e le 17 ore settimanali.
 

Cosa succede per i docenti che al quinto anno di insegnamento non dovessero raggiungere l’orario cattedra, ma avessero comunque i requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera?

Al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.
 

Cosa succede per i docenti che al quinto anno di insegnamento non dovessero raggiungere l’orario cattedra, senza maturare, quindi, i requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera?

Gli IdR che non hanno maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, per la CM 2/2001, hanno diritto al trattamento economico iniziale, maggiorato degli aumenti biennali del 2,50% dello stesso stipendio base per ogni biennio di incarico annuale. Gli IdR restano gli unici a conservare questo trattamento, già previsto dalla Legge 312/1980, riservato un tempo a tutti i precari. Questa disparità è stata però convalidata dalla Corte costituzionale con Sentenza n. 146/2013 e l’ordinanza n. 101/2014.
 

Il requisito dell’orario cattedra si applica anche al quadriennio precedente all’anno in cui si matura il diritto alla ricostruzione di carriera?

No. sono computabili, nel quadriennio di insegnamento previsto, i servizi, successivi al 1° giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie (C.M. n. 77 del 24 marzo 1990, CM n.2 del 3 gennaio 2001).

Cosa succede se dopo aver ottenuto la ricostruzione di carriera un docente di religione dovesse perdere l’orario cattedra?

Gli idr che nel tempo perdono il requisito dell’orario cattedra richiesto, sospendono la progressione di carriera. Questa si blocca e viene sostituita dall'attribuzione degli aumenti biennali per tutta la durata della sospensione della ricostruzione. Quando si dovesse ristabilire l’orario cattedra previsto come requisito, la progressione riprende dal punto in cui era stata sospesa, calcolando il periodo di interruzione nella misura dei ⅔ ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ulteriore ai fini economici. (CM 2/2001)

Come si richiede la ricostruzione di carriera?

Chi matura il diritto alla ricostruzione di carriera deve presentare richiesta tramite apposita domanda alla scuola di titolarità. La legge n. 107/ 2015 art.1 comma 209, così recita “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera".
 

Che documenti sono necessari?

Le ricostruzioni di carriera degli IdR non di ruolo sono elaborate, su richiesta dell’interessato, in modo manuale dalle segreterie scolastiche. Occorre presentare domanda protocollata su apposito modulo e allegare la certificazione dei servizi prestati.
 

Cosa succede se non si presenta domanda?

La domanda è obbligatoria per avere diritto alla ricostruzione. La CM 2/2001 prevedeva la prescrizione dopo dieci anni dal sorgere del diritto stesso. L’Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 della Suprema Corte e la successiva Circolare 28/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato -, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, stabiliscono che il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni) fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall’articolo 2948 del codice civile.                        
 

Cosa deve fare la segreteria una volta ricevuta la domanda di ricostruzione?

Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione   della   spesa,   il   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.  
 

Cosa fa a questo punto la ragioneria?

Il D.L. 123/2011 (decreto sui controlli amministrativi) Art.8 sancisce che agli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
 

Gli idr hanno diritto anche alla progressione di carriera? 

Sì, i decreti di ricostruzione di carriera devono contenere la dicitura che autorizza, ai sensi del DPR 05/06/1965 n.760 e dell’art.1 c.3 DPR 28/12/1970 n.1079, gli organi competenti alla liquidazione delle variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione di carriera allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge.
 

Perché tale progressione può essere prevista come automatica anche se gli idr hanno un contratto a tempo determinato?

Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del DLGS n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. (Ccnl 2006-09, art. 40, commi 5, 6 e 7 CT 20--09-1995, n.302 CM 26-04-1996, n.158, CM n.127 14-05-75, CM n.71 10/03/1987 )
 

Come viene riconosciuto il servizio nella ricostruzione di carriera?

Nella ricostruzione, in base al DL 370/70, i quattro anni vengono riconosciuti integralmente ai fini economici e giuridici mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura dei ⅔ e ai soli effetti economici nella misura di ⅓; sono utili al riguardo i servizi resi dall’anno scolastico 1961/62 in poi.

Il DL n. 69 del 13 giugno 2023, cosiddetto salva infrazioni, convertito con modificazioni -dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, apporta modifiche al testo unico in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente. 

Il nuovo articolo 489 prevede, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, l’abrogazione del criterio, secondo cui per la validità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero, è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio.

La formulazione della modifica, che esclude l’applicazione della disciplina sulla validità dell’anno scolastico ai fini del riconoscimento del servizio, comporta che la procedura resta utile e valida per l’attribuzione del punteggio come anno intero.

Il nuovo comma 1 dell’art. 485 comporta che: per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo di servizio preruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici, senza più la limitazione solo ai primi quattro anni per intero e due terzi per i restanti.


Ai fini della ricostruzione di carriera sono valutabili altri servizi?

Su richiesta viene riconosciuto anche il servizio militare o civile eventualmente prestato. I servizi svolti in altro insegnamento non sono riconoscibili nel quadriennio iniziale, mentre lo sono nel caso di immissione in ruolo.
 

Cosa avviene nel caso in cui un idr passi su grado scolastico differente?

Nel caso di passaggio ad un ordine scolastico differente deve essere elaborato un nuovo decreto di ricostruzione di carriera e applicato il criterio del maturato economico (temporizzazione), che traduce in termini di anzianità, la progressione conseguita nella precedente qualifica. La CM 2/01 prevede il passaggio di grado scolastico in entrambe le direzioni.