Valutazione IRC alla primaria


   VALUTAZIONE ALLA PRIMARIA E IRC



Qual è l’ultimo riferimento normativo per la valutazione alla scuola primaria?

L’ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, con le relative linee guida e una nota, 2158, contenente le indicazioni operative.


Quali le indicazioni specifiche per l’IRC?

Per l’IRC è previsto un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.


Cosa è esplicitamente previsto dalla legge per la valutazione IRC?

Per IRC sussiste il divieto di voto derivato dalla legge 824/30 che, all’art.4, stabilisce che in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Questa formula è stata recepita nel Testo Unico del 1994 (art. 309, c.4).


Quali soluzioni sono state adottate?

Finora i tradizionali giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale dell’IRC usati in ogni ordine e grado di scuola (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente) sono quelli previsti dalla CM n. 491/1996. Essi furono inseriti per la valutazione degli alunni della (cosiddetta all’epoca) scuola elementare e non specificamente pensati per l’IRC. Questi giudizi andarono a sostituire quasi completamente quelli prescritti dalla superata CM n. 20/1964 (moltissimo, molto, sufficiente, scarso).

Nella valutazione degli obiettivi di apprendimento ricavati dalle Indicazioni nazionali e inseriti nel curricolo verticale IRC delle singole scuole è possibile proporre i criteri utilizzati per i tradizionali giudizi sintetici utilizzati per gli RC in modo da favorire l'accostamento ai nuovi quattro livelli introdotti?

Possiamo correlare facilmente i giudizi sintetici IRC con i livelli previsti dalla nuova normativa, per esempio, nel modo seguente:

Ottimo (Livello avanzato)

Distinto (Livello intermedio)

Buono (Livello base)

Sufficiente (Livello in via di prima acquisizione)

Non sufficiente (Attivazione di percorsi educativi e didattici)


Si può pensare anche ad altro?

La situazione pone l'occasione per considerare il ruolo della disciplina IRC in correlazione con le altre curriculari per esaminare la questione del pieno riconoscimento sul piano della equiparazione.

Si impone pertanto una riflessione per la individuazione condivisa di DESCRITTORI (o Giudizi Descrittivi) da correlare con i 4 LIVELLI indicati dal Ministero, collegati a monte con i TRAGUARDI degli Obiettivi (o Nuclei Tematici).


Cosa si può fare concretamente?

L’unico vincolo di legge per la valutazione dell’Irc sono il divieto di voto numerico e la speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, pertanto qualsiasi giudizio verbale è lecito, purché espresso in modo sintetico e globale, è dunque possibile, per i docenti di IRC, proporre al Collegio Docenti di adeguare la scala dei giudizi della disciplina attraverso un insieme di obiettivi correlati ai livelli indicati dalla OM 172/2020.


Quale vantaggio comporta l’adeguamento del giudizio dell’Irc a quello delle altre discipline?

Tale adeguamento consente di avere una continuità valutativa e una più immediata comunicazione dei livelli di apprendimento, in un orizzonte di sviluppo delle competenze dell’alunno.


Sono già state condotte alcune sperimentazioni?

Sì. Un gruppo di idr di Pavia ha lavorato sulla fattibilità pratica formulando questa proposta:


https://ircpavia.com/2021/09/22/proposta-nuova-valutazione-irc-primaria/