Scrutini finali e IRC

    Scrutinio finale e IRC



1) A chi compete la valutazione?

La valutazione definitiva si formula in sede di scrutinio ed è sempre collegiale, essa deriva dal confronto tra docenti sulla base della diversa proposta che ogni insegnante formula sull’apprendimento di ciascun alunno.


2) L’idr può partecipare allo scrutinio?

Sì. L’idr deve partecipare a tutte le operazioni di scrutinio periodico e finale che rientrano nelle attività funzionali d’insegnamento obbligatorie.

L’assenza non giustificata dell’idr crea un vizio di forma al consiglio le cui deliberazioni rischiano di essere invalidate.


3) L’idr partecipa anche alla valutazione relativa all’ammissione all’esame di Stato e all’esito finale?

Sì. Anche se l’IRC non è materia di esame, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso come previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202). Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. Lo stesso discorso vale per i docenti delle attività alternative a tale insegnamento, limitatamente ai loro alunni.


3) Ci sono indicazioni specifiche per la valutazione espressa dall’idr in sede di scrutinio?

Il giudizio espresso dall’Idr e il suo parere in sede di scrutinio sono sempre determinanti e seguono le normali procedure di valutazione, occorre però aggiungere due precisazioni.

  • L’idr partecipa alle deliberazioni in sede di scrutinio esprimendo il suo parere solo per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica.

  • In base alla revisione dell’Intesa (punto 2.8 dell’Intesa del 2012, 2.7 dell’Intesa del 1990), “nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi in maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”

4) Cosa significano le precisazioni del punto 2.8 dell’Intesa del 2012?

Possiamo fissare alcuni punti che emergono dalla lettura del testo:

⬤ L’Idr deve partecipare ad ogni scrutinio delle classi in cui siano presenti alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

⬤ L’Idr esprime il proprio giudizio, partecipando alla deliberazione finale, per ogni alunno che si avvale dell’insegnamento di religione cattolica.

⬤ L’Idr in alcuni casi è tenuto a motivare il suo voto nel verbale del consiglio di classe.


5) Cosa comporta che il voto dell’idr, se determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale?

Inizialmente vi era stata un’interpretazione penalizzante del giudizio espresso dall’idr, ma la maggior parte dei pronunciamenti della giustizia amministrativa ha modificato questa interpretazione stabilendo che l’idr ha piena capacità deliberativa in seno allo scrutinio. “Il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”.


6) Anche il docente dell’attività alternativa partecipa allo scrutinio finale?

Sì. Il docente di attività alternativa partecipa allo scrutino finale con le stesse modalità previste per l’idr. Il DLgs 62/2017 prevede che in caso di deliberazione a maggioranza, se il voto dell’insegnante di attività alternativa all’insegnamento di religione cattolica è determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale.


7) Queste norme si applicano solo agli scrutini conclusivi?

No. Occorre escludere ogni interpretazione restrittiva del giudizio dell’idr, queste indicazioni si estendono ad altri contesti, come ad esempio gli scrutini intermedi, le delibere su attività extracurricolari o integrative, provvedimenti disciplinari ecc.