Esame di Stato del primo ciclo

Esame di Stato del primo ciclo e Irc

L’Idr fa parte della commissione d’esame?

Si, la Nota Ministeriale n. 1865 del 2017, riprendendo l’articolo 8 del D.Lgs 62/17, a proposito della commissione afferma:

«Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe».

Qual è il ruolo dell’IdR nella commissione d’esame?

L’IdR fa parte della commissione d'esame secondo quanto stabilito dal D.Lgv 297/94, T.U. della Scuola, all’articolo 309:

«I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica».

L'alunno può presentare un elaborato con collegamento a tutte le discipline, quindi anche a IRC?

Nulla vieta che l'alunno possa presentare un elaborato con collegamenti a tutte le discipline e quindi anche a IRC. Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione,  valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio  accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. L'IRC, come previsto dal Testo Unico, non può però essere oggetto d'esame. L'idr può contribuire ad arricchire la valutazione complessiva dello studente, soprattutto nella valutazione di ordine formativo, nella prospettiva della valutazione finale.


Che tipo di valutazione è prevista per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo?

Secondo il DLgs del 13 aprile 2017, n.62 Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.


Come può l’idr partecipare all’attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato al termine del primo ciclo visto che valutazione IRC è espressa con un giudizio e non in decimi?

Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che il voto di ammissione non è frutto di una media matematica, ma di una valutazione complessiva.


Cosa succede nella pratica?

Purtroppo la prassi che si segue per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato al termine del primo ciclo e che consiste nell’utilizzare esclusivamente la media dei voti conseguiti, è difforme alla normativa, che invece prevede che il voto di ammissione tenga conto di tutto il percorso scolastico triennale svolto dagli alunni. In tutte le scuole si utilizzano ormai i registri elettronici e andando a calcolare la media mediante lo strumento elettronico si escludono i giudizi dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative a priori, impedendo in questo modo all’allievo di vedersi riconosciuto nella valutazione globale quanto ottenuto. Per questo motivo occorre vigilare in sede di scrutinio.