Il Credito Scolastico e l'IDR
Le annuali ordinanze sugli esami di Stato ribadiscono la partecipazione a pieno titolo dell'idr all'attribuzione del credito scolastico. L'art.11 dell’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024, ribadisce: “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”
L'Insegnante di religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti. Anche in assenza di una delibera specifica collegiale sui criteri di attribuzione, il Consiglio di Classe dovrà comunque attribuire il credito tenendo conto del giudizio espresso dal docente di religione cattolica per gli alunni che si avvalgono di tale disciplina.
Per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e all'attribuzione del credito scolastico, l’IdR partecipa all’apposito Consiglio di Classe. La procedura da seguire è questa: fatta la media dei voti con la valutazione delle altre discipline e individuata così la banda di oscillazione, il Consiglio di Classe definisce il credito scolastico dello studente, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, tenendo conto dei criteri che possono essere stabiliti in autonomia dalle scuole, eventualmente anche rifacendosi ai criteri un tempo contenuti nel Dpr 323/98 ora quasi interamente abrogato dal D. lgs. 62/2017 che invece non menziona alcun criterio specifico.
Il DPR 323/1998 art. 11 commi 1 e 2, nell’introdurre nello scrutinio di ciascun anno degli ultimi tre anni “un punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico” finalizzato “al grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno” aveva indicato alcuni criteri da tenere in considerazione quali “l’assiduità alla frequenza scolastica (…) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative (…)”. Il DPR 122/2009 all’art. 6 comma 3 aveva poi specificato che all’attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio finale “partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (…), i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento”.
La successiva O.M. 44/2010 all’art. 8 comma 12, così come tutte le OM successive in materia, ha ulteriormente specificato che l’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata dal competente consiglio di classe e che “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alla deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto”.
Il Consiglio di Classe si esprime collegialmente sull’attribuzione del credito. L'IdR partecipa a pieno titolo all'attribuzione del credito scolastico come membro del consiglio di classe (DLgs 62/17, art.15, c.1)
Il collegio docenti non è chiamato ad esprimersi sull’applicabilità della norma, bensì sul peso da dare a ciascun criterio. Peso che va ad incidere non sul punteggio base per ciascuna fascia, bensì sul punto di oscillazione. “L’insegnamento della religione è facoltativo solo nel senso che di esso si ci può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l’obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le stesse considerazioni valgono per gli insegnamento alternativi che, una volta scelti, diventano insegnamenti obbligatori."
Il Consiglio di Stato nel ricorso ad opponendum alla decisione del TAR da parte del MIUR contro una serie di associazioni laiche, religiose, ha dichiarato con Sentenza Definitiva (CdS n.2749 del 7 maggio 2010) che “tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva” incluso “il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta”. Pertanto gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC per il fatto che l’attività rientra nell’attività scolastica dello studente, in virtù dell’obbligatorietà che riveste essendo stata liberamente scelta, non possono vedersi privati di tale riconoscimento, né a tale privazione può essere addotta la motivazione della mancanza dell’organizzazione delle attività alternative, che cade sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre che contro la stessa normativa vigente. “Che di questo giudizio si debba tener conto lo si evince dal fatto che, per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio. Ne discende la necessità di valutare in senso positivo o negativo, come quell’obbligo scolastico sia stato adempiuto”. Questo pronunciamento può essere considerato un buon motivo per non escludere in modo ideologizzato l'insegnamento di religione cattolica dai criteri definiti dall'istituzione scolastica per l'attribuzione del credito scolastico.