Attività funzionali all'insegnamento

Attività funzionali all’insegnamento
(art.29 CCNL 2006-09)


Le attività funzionali all’insegnamento sono previste dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 che recita:

”l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

Il predetto art.29 è stato integrato nel nuovo CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali.


Per attività individuali (senza limiti orari) si intende:

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

  • correzione dei compiti;

  • rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Per attività collegiali si intende:

  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; (queste sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL) e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite)

  • funzionali fino a 40+40 ore annue

  • partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, in modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e di verifica di inizio e fine d’anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.

Retribuzione per ore in eccesso

Solo le ore che eccedono le 40 stabilite per questa ultima categoria sono retribuite con il Fondo di istituto. Si tratta di attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), che prevedono un compenso orario di € 17,50.


Rientrano, infine nelle ore funzionali di insegnamento:

  • accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente deve essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola).


Una prassi consolidata (e utile per Idr)

La prassi consolidata di molti docenti è programmare un calendario annuale, d’accordo con il Dirigente Scolastico, pianificando la partecipazione alle singole attività.

Per non superare le 40 ore previste, tale calendario si rende necessario se il docente è impegnato su più scuole, proporzionando gli impegni in base al numero delle ore di lavoro su ciascun istituto.


Un caso particolare: il docente part-time/spezzonista


La consuetudine in passato è stata quella di calcolare le ore di partecipazione alle attività in proporzione al proprio orario di servizio. Nonostante la normativa (OM 446/1977), era stata preferita l’interpretazione (D.Lvo 61/2000 attuativo della Direttiva UE 97/81/CE e, in aggiunta, una Nota dell’USR Veneto del 13.12.2010) che vietava il trattamento meno favorevole per il docente part-time rispetto al collega full-time.

A dire l’ultima parola, è intervenuta una sentenza della suprema Corte di Cassazione sezione lavoro (n. 7320 del 14.03.2019) che afferma che i docenti part-time sono obbligati a partecipare alle attività funzionali all’insegnamento anche se queste sono calendarizzate nel giorno in cui non svolgono il loro servizio e che la partecipazione a queste attività è dovuta comunque fino a 40 ore (anche se sono part-time). Per le attività di consigli di classe/interclasse/intersezione partecipano per le classi di cui sono titolari e in un numero di ore massimo calcolando proporzionalmente al proprio orario settimanale di lavoro.


Da un punto di vista pratico, i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.

Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente stesso di presentare un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola.

Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non è stato possibile evitare la sovrapposizione delle attività degli organi collegiali, se gli impegni contemporanei hanno la stessa natura, si potrà decidere in base alle ore già prestate in entrambe le scuole per quel tipo di incontro. Nel caso di incontri di diversa natura che si sovrappongono, si dovrà dare priorità a una delle due attività da svolgere. Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio.

La presenza all’incontro collegiale in una scuola giustifica l’assenza nell’altra.