Attività alternative

Attività alternative e alunni non avvalentisi


L' organizzazione delle attività alternative fin dalla revisione del Concordato del 1984 è stato uno dei punti più discussi del dibattito politico, giudiziario e sociale. La CM del 20/12/1985, n.368 chiarì subito che ai non avvalentisi sarebbe stata garantita un’attività culturale diversa da quelle curricolari. Tale attività doveva inizialmente essere unica e programmata dalla scuola in base alle direttive ricevute dal governo, ma questo progetto naufragò ben presto e fu oggetto di una serie di ricorsi e sentenze che culminarono con la sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.

. L'art. 310 del Testo Unico tutela il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Secondo il DPR 20 agosto 2012, n.175 "la scelta operata su richiesta dell'autorita' scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e' prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica"

Secondo la Circolare ministeriale del 30 novembre 2022 n.33071 "La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati." 

Fin dal 1986 le Circolari Ministeriali prevedono l’organizzazione delle attività alternative ad anno già iniziato concedendo un mese di tempo alle scuole per la loro attivazione, ciò comporta una serie di disguidi organizzativi all’avvio di ogni anno scolastico.

Tra i detrattori dell’Insegnamento della religione cattolica, alcune associazioni si sono opposte fin da subito alla separazione dei momenti delle scelte e hanno tentato più volte di opporsi a questa decisione. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso presentato nel 2013 dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, annullando la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012 e anticipando la scelta di attività alternative.

A partire dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 si preciserà dunque che

la scelta di attività alternative è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno di ogni anno scolastico.

.Questa Circolare Ministeriale va di fatto ad eliminare la possibilità che la normativa dava alle scuole di organizzare le attività alternative entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Le scelte si dovevano concludere entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, proprio per garantire alle scuole di partire a pieno regime.

La circolare ministeriale, come ricordato, è stata emanata in risposta a una sentenza che accoglie e riconosce le istanze dell’ UAAR. In particolare l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti sottolinea la gravità dei ritardi nell’avvio delle attività alternative. Se la circolare intende dare risposta alla sentenza che accoglie queste istanze, è chiaro che tali situazioni non vanno più tollerate. Spetta alle scuole organizzare in modo celere gli spazi e le modalità di svolgimento delle attività alternative.

Il permanere in classe degli studenti non avvalentisi nega loro il diritto di svolgere l’attività scelta, attribuisce una responsabilità non dovuta all’insegnante di religione cattolica e nega agli studenti avvalentesi la possibilità di svolgere regolarmente lezione con il loro docente.

Il rispetto della normativa da parte delle scuole è cosa dovuta e atta a garantire i diritti di tutti i soggetti coinvolti che non sono in alcun modo colpevoli della cattiva gestione delle procedure organizzative e che per primi ne pagano le spese.


ATTIVITÀ ALTERNATIVE
ALL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA

Quale è la normativa essenziale di riferimento:

L. n.121 1985 (che recepisce l’Accordo di Revisione del Concordato del 1984)
L'art. 310 del Testo Unico
DPR. 175/2012

Nota ministeriale  40055 del 12 dicembre 2023 

Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale

Sentenza n. 13 1991 della Corte Costituzionale
sentenza n. 10273/2020 Tar del Lazio

Chi e quando esercita il diritto di scelta tra Irc e attività alternative?

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli studenti (per la scuola secondaria superiore) al momento dell’iscrizione, come previsto dall’Accordo di Revisione.


Si può cambiare la scelta in corso d’anno?

No. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La normativa non prevede il cambio in corso d'anno e precisa che, salvo il diritto modificarla entro il termine delle iscrizioni e su iniziativa degli interessati e non su richiesta della scuola, la scelta si ritiene confermata. La scelta può essere modificata nel periodo dell'anno in cui ci sono le iscrizioni, il cambio però non ha effetto immediato ma a partire dal settembre successivo.

Il Tar del Molise, sez. I, con sentenza 289/12 ha autorizzato il cambio in un caso specifico e Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 4634/18 (molto discussa sul fronte delle violazioni concordatarie), ha convalidato tale pronunciamento.

La normativa però non è cambiata: Legge 121/85, vincoli concordatari, DPR 175/2012 e CM annuale sulle iscrizioni.


La scelta se avvalersi oppure no dell’ora di religione cattolica coincide con il momento della scelta dell’attività alternativa?

No. La sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.



Quando si effettua la scelta dell’attività alternativa per coloro che non si avvalgono dell’Irc?

Il Tar del Lazio, sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta delle attività alternative, che precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall’avvio delle attività didattiche.

La Nota Ministeriale del 30 novembre 2022 precisa che la scelta di attività alternative è operata

attraverso un’apposita funzionalità del sistema iscrizioni online dal 31 maggio al 30 giugno 2023. Questa precisazione è funzionale all’attivazione delle attività alternative già da settembre.

6) Quali scelte sono possibili?

Le opzioni disponibili sono:

  1. Attività didattiche e formative.
  2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente. 
  3. Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (soltanto per alunni/e della scuola secondaria di secondo grado).  
  4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Perché è possibile scegliere una alternativa che non comporti un’attività vera e propria?

Dopo la firma dell’Intesa del 1985 si configurò un sistema di opzionalità obbligata tra Irc e attività alternative, ma una serie di ricorsi pose fine a questa configurazione.  

Quali responsabilità comporta per le scuole l’organizzazione delle attività alternative?

  • L’uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni)
  • Le attività di studio assistito e non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l’obbligo di vigilanza.
  • Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica abilitazione. La titolarità spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti. Si evidenzia che le ore di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto. Configurandosi come ore ulteriori rispetto all'organico, la loro durata nel corso dell'anno inizia con la citata opzione e si conclude con il termine delle attività didattiche.

Il Collegio dei docenti può rifiutarsi o evitare di programmare le attività alternative all’insegnamento di religione cattolica?

No, tale obbligo va assolto dopo aver consultato alunni o genitori interessati.

È consentito l’accorpamento di studenti che scelgono le attività alternative?

Sì. Sul piano organizzativo, la CM 302/86 ricorda che “qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale”. È bene chiarire che, come precisato dalla C.M. telegrafica n. 253 del 13/8/1987, l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e, pertanto, deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno. Ogni strategica raccolta dei dati finalizzata in tal senso sarebbe, dunque, illegittima.

Questo accorpamento è previsto anche per gli studenti avvalentesi?

No. Tale possibilità non riguarda gli avvalentesi di Irc.

Quali possono essere gli argomenti delle attività alternative?

Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curricolari (CCMM 129 e 130/86 con riferimento all’ Art.7 della legge 517/77, attività di integrazione anche a carattere interdisciplinare) e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all’ Art. 1, c.7 legge 107/2015, poichè in questo caso si verrebbe a creare una situazione di svantaggio degli alunni avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative. Da tenere presente è soprattutto la raccomandazione concordataria che mira ad evitare che vi sia discriminazione tra avvalentesi e non. Pertanto la proposta per i non avvalentesi deve essere il più possibile equivalente all’offerta formativa fornita dall’IRC. per la scuola d'infanzia la CM 128/86 non menziona alcun contenuto specifico e rinvia invece agli orientamenti educativi in vigore. La CM 129/86 propone per la scuola primaria attività di approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile. Per la secondaria la CM 130/86 propone di approfondire le tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile rintracciabili nei programmi di storia e di educazione civica. La CM 131/86 aggiunge la possibilità di attingere ai programmi di filosofia, suggerendo in particolare di approfondire i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile. La CM 316/87 fece un tentativo di proposta di attività alternativa con un allegato che non aveva però valore prescrittivo. In ogni caso, il Collegio dei docenti è tenuto a fornire precise motivazioni culturali e pedagogiche per ciascuna attività programmata, precisando ai docenti incaricati dettagliate indicazioni sugli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro.

L'Irc e le attività alternative possono essere collocate in fasce orarie marginali per esigenze organizzative?

No. La sentenza n.13/91 della Corte Costituzionale stabilisce che la collocazione dell’insegnamento di religione cattolica nell’ordinario orario delle lezioni non viola alcun principio costituzionale e pertanto non sono giustificate eccezioni sulla collocazione oraria dell’Irc, che segue le regole della collocazione oraria di tutte le altre discipline, con attenzione a non creare un’inaccettabile disparità di trattamento nella distribuzione del carico di lavoro tra gli insegnanti.

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A quali docenti vanno affidate le attività alternative?

Spetta al Collegio dei docenti fissare i criteri di competenza didattica da impiegare nelle attività alternative. A questi criteri sarà opportuno riferirsi nel caso di nomina di docenti e/o eventuali supplenti.

Tale personale viene individuato con un ordine di preferenza tra:

  • 1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  • 2) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
  • 3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
  • 4) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
  • L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota n. 7181 del 7/5/2014 del MEF.

    L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

    Al riguardo il Ministero dell'Economia e della Finanze ha fornito indicazioni con la nota n. 87 del 7 giugno 2012 in base alla quale:

    - possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;

    - i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 6/4/2016);

    - nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

    Sempre il MEF, con nota successiva n. 7181 del 7 maggio 2014, ha anche ulteriormente chiarito che:

    - possono essere destinatari di contratto per le ore alternative sia docenti con contratto a tempo indeterminato che determinato

    - sono, al contrario, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve

    - i contratti per ore alternative hanno tutti, obbligatoriamente, scadenza 30 giugno

    - vale sempre il limite delle 6 ore settimanali, oltre le 18 d'obbligo (quindi fino ad un massimo di 24 ore settimanali)

    - sono esclusi i docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che determinato.

    c) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti Scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

    Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2022 (termine attività didattiche a.s. 2021/22).

    Come previsto dall'art. 15, comma 2, della citata O.M. n. 60/2020, il servizio relativo alle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado è valutato come servizio aspecifico.


Quali docenti non possono essere utilizzati per le attività alternative?

La CM 316/87 precisa che non si devono nominare insegnanti già in servizio sulla classe. Anche i docenti dell’organico di potenziamento non possono essere utilizzati per le attività alternative, se non per orario eccedente il loro incarico.


Come vengono pagati i docenti a cui vengono affidate le attività alternative?

Esiste un apposito ruolo di spesa fissa per le attività alternative, ciò significa che nel bilancio dello Stato sono iscritti fondi specifici per lo svolgimento di queste attività. 

La Circolare MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 (trasmessa dal M.I. con Nota prot. n. 1670 del 22/3/2011), chiarisce che: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.

Pubblicata sul SIDI la notizia (5/9/2012) della disponibilità delle nuove funzioni per la gestione dei relativi contratti di lavoro (tipologie n. 23, n. 24, n. 25). Si segnala, inoltre, che con l'avvio dell'anno scolastico 2012/13, non è più necessario il contestuale invio della relativa copia cartacea.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- scuola dell'infanzia (cap. 2156),

- scuola primaria (cap. 2154),

- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),

- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Nei provvedimenti di nomina per le ore eccedenti e i contratti di supplenza (in entrambi i casi con la specificazione del numero di ore da retribuire), i Dirigenti Scolastici devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

Inoltre, nei provvedimenti di nomina per ore eccedenti e nei contratti di supplenza per le attività alternative i Dirigenti Scolastici dovranno menzionare espressamente lo specifico capitolo di spesa sul quale far gravare il pagamento della retribuzione e di specificare il numero di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni Scolastiche da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Il M.I., con avviso del 7 dicembre 2011 ha fornito le istruzioni operative per la predisposizione, mediante le funzioni del SIDI, dei contratti di lavoro per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Con l'avvio dell'anno scolastico 2012/13, non è più necessario il contestuale invio della relativa copia cartacea, in quanto le stesse avverranno per via telematica.


Anche lo studio individuale assistito e non assistito può dar luogo alla nomina di personale supplente?

Si evidenzia che le procedure sin qui illustrate si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.


Come avviene la valutazione delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica?  

La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l’insegnamento di religione cattolica.


Come comportarsi nelle situazioni in cui la normativa relativa alle attività alternative non viene rispettata?

Può essere utile mandare una Pec o una semplice e-mail al dirigente scolastico richiamando le delibere del collegio dei docenti relative all’organizzazione delle attività alternative e comunicando la situazione esistente in classe (disturbo arrecato, eventuali situazioni di pericolo, presenza di alunni con disabilità, rimostranze e/o impossibilità di svolgere regolare lezione).

I Docenti di religione cattolica dovranno comunicare inoltre che non si assumono alcuna responsabilità nei riguardi di quegli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che rimangono in classe contro la loro volontà. E’ un modo per tutelarsi ed evitare di esporsi a eventuali responsabilità conseguenti alla cattiva organizzazione dell’istituzione scolastica.