Assenze e permessi IdR

Le assenze dell’IDR


Dopo la legge 186/03 esistono tre diverse configurazioni giuridiche di idr anche rispetto alle assenze:

  • Idr di ruolo (con lo stesso trattamento degli altri docenti a tempo indeterminato),

  • idr a tempo determinato con ricostruzione di carriera ( N05 con sostanziale equiparazione ai colleghi di ruolo)

  • idr a tempo determinato senza ricostruzione di carriera ( N27 condizione meno garantita).

L’art.35 del nuovo CCNL prevede che “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato”.

Ma chi è il personale di cui all’art.3, comma 6, del Dpr n.399 del 1988 ???

Si tratta del personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso.

Ovvero??? I docenti di religione dopo - quattro anni di insegnamento a cui si applica una progressione economica di carriera [...], accertata l'obbligatorieta' di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.



MALATTIA IDR DI RUOLO E CON RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

 

Il calcolo delle assenze viene fatto su base triennale: 

I primi nove mesi di malattia spetta il 100% della retribuzione

I successivi tre mesi di malattia spetta il 90% della retribuzione

Ulteriori sei mesi con retribuzione al 50%

Altri diciotto mesi senza assegni.

 

DECURTAZIONE GIORNALIERA RPD

: la retribuzione nei primi 10 gg di malattia ordinaria viene decurtata di un trentesimo della retribuzione professionale docente (RPD) come previsto dal decreto N. 112/08 convertito in legge N. 133/08 , articolo 71, comma 1

0 a 14 anni – RPD (euro 174,50/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 5,82 euro

15 a 27 anni – RPD (euro 214,80/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 7,16 euro

da 28 anni – RPD (euro 273,20/30) – Decurtazione lorda giornaliera= 9,11 euro

 

QUALE MALATTIA VIENE CONTEGGIATA?

Gli Artt. 13 e 19 del CCNL Scuola individuano quali periodi di malattia rientrano nel periodo di assenza:

Tutte le assenze dell'ordinaria malattia comprese:

le infermità dipendenti da causa di servizio;

i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero

 

QUALE MALATTIA NON VIENE CONTEGGIATA?

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di assenza:

Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;

I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 o giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).

Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita:

NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:

i giorni di ricovero ospedaliero;

i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;

l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);

i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;

i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”)

 

FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

Il Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici stabilisce il rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 compresi i giorni non lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi).

 

Sono escluse da tale rispetto le assenze riconducibili a:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Devono rispettare le fasce di reperibilità:

I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro;

I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale può essere prevista più volte per lo stesso evento morboso.

I dipendenti assenti per causa di servizio se la stessa non rientra nelle tabelle A (prime tre categorie) ed E allegate al DPR 834/1981;

I dipendenti assenti per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se quest’ultima è inferiore al 67%