Valutazione e coordinamento educazione civica e IRC: lasciamo parlare la legge.

Secondo la Legge 20 agosto 2019 n.92, all’art. 2 comma 6: “L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e   finali   previste   dal decreto Secondo la Legge 20 agosto 2019 n.92, all’art. 2 comma 6: “L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e   finali   previste   dal  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica”.

Il Decreto del 22.6.2020 n. 35 precisa, all’articolo 3: “La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’educazione civica, espressa ai sensi della normativa vigente nei percorsi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e nei percorsi di istruzione degli adulti, è svolta sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 2, comma 2”. Cioè: “I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92”.

L’allegato A delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del 22 giugno 2020 aggiunge: “In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica”.

Come sappiamo già, una volta che il collegio dei docenti delibera l’attribuzione delle ore di educazione civica, a tutto o a parte del consiglio di una classe in cui sono presenti studenti non avvalentisi, includendo anche l’insegnante di religione cattolica, si sono configurate nella pratica due situazioni definite dagli studi di settore sostituzione o sovrapposizione. La via per sovrapposizione si configura quando il docente di religione impartisce l’insegnamento di educazione civica in un monte ore eccedente quello minimo previsto di 33 e rivolgendosi esclusivamente agli avvalentesi. La sostituzione è, invece, la situazione in cui l’insegnante di religione svolge il proprio lavoro all’interno delle 33 ore minime previste rivolgendosi anche ai non avvalentisi. Ad oggi, in assenza di ulteriori indicazioni normative, entrambe le vie risultano percorribili e lecite, entrambe presentano passaggi logici fondati. Qualunque sia la via prescelta dagli organi collegiali competenti, l’insegnante di religione cattolica partecipa alla valutazione collegiale dell’educazione civica secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti per questo insegnamento e allegati nel PTOF. La normativa di riferimento, non solo esplicita chiaramente il carattere collegiale di tale valutazione, ma ne detta anche le modalità offrendo spunti precisi utilizzabili nella pratica. Anche nel caso in cui l’idr offrisse il proprio insegnamento ai soli studenti che si avvalgono di religione cattolica, dunque, la valutazione di educazione civica seguirebbe i criteri previsti nel PTOF per tale insegnamento e non quelli previsti per l’IRC. La valutazione delle attività proposte per educazione civica dall’idr andrebbe comunque a confluire in quella collegiale prevista per tale insegnamento. Basandosi su una singolare e poco comprensibile interpretazione della valutazione di educazione civica, alcuni hanno decretato l’impossibilità per l’insegnante di religione cattolica di essere coordinatore di classe per l’educazione civica, ma l'insegnamento spetta in contitolarità a più docenti e il coordinamento spetterà a uno dei docenti contitolari dell'insegnamento stesso. Se il docente di religione è contitolare di educazione civica, lo stesso può ricoprire anche la funzione di coordinatore. Considerando che la valutazione dell’educazione civica è collegiale pare inopportuna l'esclusione dell'insegnante di religione dall'assegnazione collettiva del voto e, visto che, il coordinatore di educazione civica formula la proposta di valutazione sulla base di quanto espresso dall'intero team o consiglio di classe, non sembrano esserci ostacoli legati all'attribuzione del voto, neppure perché egli possa ricoprire il ruolo di coordinatore di educazione civica. Il coordinatore, infatti, con il supporto di quelle rubriche e griglie, suggerite dalla normativa stessa, non deve fare altro che raccogliere i dati espressi dall’intero team o consiglio di classe per formulare una proposta che sarà nuovamente al vaglio, del team o del consiglio di classe stesso, in sede di scrutinio. Tale operazione di puro coordinamento non implica alcuna esclusiva responsabilità di valutazione, ecco perchè essa può essere svolta in modo agile qualunque sia l’orientamento, per sovrapposizione o per sostituzione, scelto dall’istituto per la partecipazione dell’insegnante di religione cattolica all’educazione civica. 

Sembrano davvero poco supportate dalla normativa le interpretazioni eccessivamente e immotivatamente restrittive offerte da alcuni, esse rischiano di aumentare la distanza tra gli insegnanti di religione cattolica e i loro colleghi, dimenticando invece quanto, sempre più proficuamente, l’idr partecipi e concorra alle finalità della scuola.