Servizio valutabile per la Ricostruzione di carriera IdR

Anche se la normativa riguardante la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione, con la CM n.2 del 3 gennaio 2001, è stata riordinata eliminando le sovrapposizioni di disposizioni frammentarie o aspecifiche e appare ora molto puntuale e precisa, pare utile indagare meglio e rammentare qui tutta la normativa derivata dall’art.53 della legge 312/80 che precisa i requisiti di servizio valutabile. L’art.53 della legge 312/80 stabilisce per la prima volta che agli idr con incarico a tempo determinato si possa applicare una progressione economica di carriera come avviene solitamente per i docenti che vengono immessi in ruolo. La normativa precisa i requisiti di servizio valutabile. Secondo l’ultimo comma dell’art.53 della Legge n. 312 dell’ 11 luglio 1980, “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera […] con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”. In applicazione di detto articolo, la C.M. n. 254 del 10 settembre 1980 stabiliva che “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.”.
L’art.2, c.8 del Dpr 209/87 equipara completamente il trattamento economico degli idr a quello dei docenti di ruolo con la particolarità di pareggiare il trattamento economico per idr delle medie e delle superiori, prima di tale precisazione, infatti, le classi di stipendio degli idr erano previste come corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo. La circolare ministeriale applicativa n.184/87 conferma le condizioni di accesso a tale diritto. Il Dpr n. 399/88 all’art. 3, c.7 ha esteso tale diritto anche ai docenti di religione con orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonché al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali.
Secondo la C. M. n. 36 del 28/1/1989, attuativa del Dpr 399/88, “Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 - ultimo comma - l’anzianità giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio. Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cioè, come previsto dall’art. 3 del DL 19/6/1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del DPR 31/5/1974, n. 417, nei limiti di quattro anni più due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.” La circolare stessa prosegue precisando che “Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’art. 7 della legge 28/7/1 961, n. 831 e dell’art. 53 - comma 3 della legge n. 312/1980, computando altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70”. La C.M. n. 77 del 24 marzo 1990 chiarisce ancora, rinforzando: “su conforme parere del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., che per i docenti di cui trattasi sono computabili nel quadriennio di insegnamento previsto dall’art. 53 - ultimo comma - della citata legge n. 312/80 i servizi, successivi al 1 giugno 1977, prestati come docenti di religione, anche in modo discontinuo e ad orario parziale, sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DL 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica”.
Sull'argomento interviene anche una risposta del MPI - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA. GG. E AMM.VI - Prot. 56/96 del 27 maggio 1996 - Sul trattamento economico degli insegnanti di religione cattolica che precisa:
"le condizioni necessarie ed indispensabili per il riconoscimento del diritto alla progressione di carriera sono così sintetizzabili: 
a) una attività di insegnamento non inferiore ai quattro anni;
b) un incarico, nel successivo quinto anno, che comporti il trattamento di cattedra.
In ordine alla condizione richiesta sub lettera a), con la C.M. 254 del 10.09.1980 prot. 7297/124/SR venne precisato:
1) Nei quattro anni di insegnamento richiesti per acquisire il diritto alla progressione di carriera, vanno conteggiati anche quelli di cui l'attività è stata prestata in modo discontinuo o ad orario parziale, e ciò per l'ovvio motivo che non potevano introdursi surrettiziamente, in via amministrativa, limitazioni non previste dalla legge"
La CM n.2 del 3 gennaio 2001 ha avuto l’enorme merito di riorganizzare la normativa relativa alla ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione e nel farlo, ancora una volta, definisce quale sia il servizio valutabile . La lettera A, così recita. “Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.” Il DL 370 n.1970, mai abrogato e citato nella C.M., all’art.4, così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.”
A definire la validità di un anno scolastico è intervenuta nel tempo la legge 124/1999, comma 14, articolo 11, nel quale si legge: “Il comma 1 dell’articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. I 180 giorni di servizio possono dunque essere svolti anche in modo non continuativo nello stesso anno. Sempre la CM 2 del 3 gennaio 2001, all’ultimo capoverso della lettera A ricorda che “Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato”. La circolare fa una precisazione per quanto riguarda il trattamento economico in caso di orario ridotto, ma non aggiunge alcuna specifica particolare sul servizio utile per la costituzione della validità dell’anno scolastico. La legge n. 107/ 2015 art.1 comma 209 stabilisce che “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Sarebbe auspicabile che qualora si rilevassero difformità procedurali all’interno del territorio italiano rispetto alle pratiche procedurali  si potesse intervenire per renderle omogenee.