Ricostruzione di carriera e idr: un percorso ad ostacoli

La natura particolare dell’Irc prevede non poche specificità che, se non note, contribuiscono a creare disguidi tra docenti e segreterie scolastiche. Dal 2015 i contratti degli idr a tempo determinato vengono inseriti al Sidi con cadenza annuale, senza godere di nessun automatismo. Il Ministero con varie note ha raccomandato agli uffici scolastici diocesani di provvedere entro fine agosto alla comunicazione delle proposte di nomina, in modo che le scuole possano trasmettere i dati entro il 5 settembre di ogni anno scolastico. Il rispetto di questa scadenza è fondamentale per escludere ritardi o interruzioni nella retribuzione per gli idr non di ruolo. Spesso le segreterie, oberate dalle operazioni di inizio anno e soggette ai frequenti cambi di personale, tardano nell’inserimento e nella trasmissione dei contratti, con notevoli disagi per gli insegnanti.
Ai docenti di religione che hanno superato quattro anni consecutivi di insegnamento si applica una progressione economica di carriera. Le ricostruzioni di carriera degli idr a tempo determinato sono elaborate, su richiesta dell’interessato, in modo manuale dalle segreterie scolastiche. Questa operazione purtroppo pare richiedere tempi eccessivi e resta da chiarire se il sorgere del diritto alla ricostruzione di carriera determini l’immediato diritto ai benefici giuridici conseguenti o se per questi occorra attendere l’emanazione del decreto di ricostruzione di carriera. La norma che autorizza la ricostruzione di carriera per idr è di molto precedente rispetto alle tempistiche che la regolano. L’impressione è che la prassi abbia scavalcato la norma, nella pratica infatti talvolta vengono concessi permessi e ferie spettanti al personale con ricostruzione di carriera, pur in assenza del decreto, poiché si ritiene maturato il diritto. Questo scollamento tra aspetto giuridico ed economico non sussiste per il personale di ruolo e sembra, nel caso degli idr, voler creare un alibi alle lungaggini burocratiche amministrative che rischiano di causare ripercussioni gravi anche in termini di possibile prescrizione economica. Molti insegnanti mancano della consapevolezza di dover presentare documenti certificati presso le segreterie scolastiche e si affidano a dialoghi informali e dai toni amichevoli che rimandano a tempo indefinito il riconoscimento dei loro diritti, con il grave rischio di vederli prescritti.
Andrebbe anche fatta chiarezza sulla vidimazione di decreti di ricostruzione di carriera che omettono la dicitura che autorizza, ai sensi del DPR 05/06/1965 n.760 e dell’art.1 c.3 DPR 28/12/1970 n.1079, gli organi competenti alla liquidazione delle variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione di carriera allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge. Tale omissione causa l’assenza sul cedolino dei termini di scadenza delle fasce stipendiali e conseguentemente impedisce l'automatica progressione di carriera a cui gli idr hanno diritto. Ciò che va considerata come scontata non è la mutabilità della posizione giuridica del docente, infatti, ma la sua continuità che si prevede confermata per legge (CCNL 2006-9 art. 40). Troppi sono gli aspetti ignoti di una normativa che viene spesso disattesa a danno di questa categoria di lavoratori.