Progressione di carriera plus: indicazioni normative e operative

Gli idr a tempo determinato che maturano il diritto alla ricostruzione di carriera sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo.

In base alla CM n.2/2001 “L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.”

A proposito del trattamento da riservare agli insegnanti di religione cattolica, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2007, art.40 c. 5-6-7 (CCNL 1994 art. 47, c.7) e le relative CM 302 del 20.09.1995 e CM 158 del 26.04.1996 definiscono una linea ben precisa,

“5.Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti [...] mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito [...] possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”.

Nel caso in cui la ragione della richiesta di nuovi decreti di progressione ad ogni passaggio di fascia stipendiale risiedesse nella possibilità di diminuzione oraria degli incarichi annuali degli idr, è bene ricordare che La CM 158/1996 sottolinea la possibilità, in via eccezionale, di proporre eventuali raggruppamenti orari anche inferiori a quelli previsti per la costituzione di un orario cattedra, ma è evidente che, i cosiddetti spezzoni, siano concessi solo in casi eccezionali e con la precisazione che non si debba dar luogo a risoluzione dei rapporti di lavoro dei docenti già in servizio a orario ridotto al fine di portare altri ad orario intero.

Risulta evidente dalla normativa la stabilità, nel tempo, prevista per gli incarichi di religione N05. Non vi è motivo per cui la progressione degli idr a td con ricostruzione di carriera debba richiedere un nuovo decreto ad ogni passaggio di fascia: la legge dice che il “contratto di incarico annuale [...] si intende confermato”, è, dunque, l’interruzione dell’incarico che va dimostrata, non la sua continuità. Se l'incarico si intende confermato, la carriera avanza (progressione automatica).

Affinché ciò avvenga in modo corretto è essenziale che nei decreti di ricostruzione di carriera sia riportata la dicitura che autorizza, ai sensi del DPR 05/06/1965 n.760 e dell’art.1 c.3 DPR 28/12/1970 n.1079, gli organi competenti a concedere gli aumenti derivanti dalla progressione di carriera alle scadenze delle fasce stipendiali stabilite per legge, come previsto dall'ultimo comma dell’art.53 della legge 312/1980.

ATTENZIONE: alcune ragionerie in assenza di questa dicitura nel decreto non autorizzano la progressione automatica, sarebbe opportuno, dunque, utilizzare un apposito modulo, modificato in modo mirato, per la richiesta di ricostruzione di carriera (il primo della fascia blu):

https://www.appuntiirc.it/modulistica

Potrebbe essere utile anche cercare di avere comunicazione e copia del decreto emesso dalla scuola e vistato dalla ragioneria perché, nel caso in cui questa dicitura non fosse stata inserita, sarebbe possibile fare reclamo o opporre ricorso presso il giudice del lavoro.

Nel caso in cui questa dicitura non fosse stata inserita nel decreto di ricostruzione, la progressione potrebbe non avvenire in modo automatico, occorrerebbe allora richiederla, anche se questa non è una prestazione a domanda (dunque non passibile di prescrizione economica), utilizzando il modulo predisposto e opportunamente modificato (l’ultimo della pagina):

https://www.appuntiirc.it/modulistica

Per l’idr N05, il MEF mantiene una partita di spesa fissa che, al termine dell’incarico annuale, viene “congelata” in attesa dell’eventuale nuovo contratto che dispone la conferma dell’incarico (anche se su sede diversa e/o per un orario di insegnamento differente). Restano a carico delle Rts diversi adempimenti inerenti le variazioni retributive, pertanto, al termine dell’anno scolastico, la banca dati SIDI deve essere aggiornata con le suddette informazioni provenienti dalla banca dati di NoiPA, in modo da essere riportate nei nuovi contratti stipulati per i docenti il cui incarico viene confermato. A tale scopo viene predisposto un flusso informativo da MEF verso SIDI che riporterà, per ogni dipendente destinatario di incarico di religione, la posizione stipendiale e/o gli aumenti biennali in godimento e che rende del tutto superfluo (se non dannoso al fine della correttezza del contratto stipulato per tempo) un nuovo decreto di progressione ad ogni passaggio di fascia stipendiale.


“Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera - come precisa la CM 2/2001, - gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio. Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.”

Seguendo la corretta procedura non ci sono intoppi: i colleghi che hanno una normale indicazione di scadenza delle fasce stipendiali, alla data indicata passano di gradone senza alcun problema.