Il viaggio dell'1bis

Con il DL PA bis di cui si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale, siamo giunti all'ennesima riscrittura di una norma che ancora non è giunta a una formulazione pienamente soddisfacente, ma che si appresta sempre più a riconoscere giustizia a una categoria da troppo tempo dimenticata.

Di volta in volta sono state rilanciate nuove idee ruotando sempre attorno agli stessi nodi.


  • Procedura ordinaria/straordinaria: vi è stata una dura resistenza all’introduzione, anche per gli idr con più di 36 mesi di servizio, di una procedura straordinaria ed è stato praticamente impossibile intaccare la contemporaneità delle due procedure pur nella consapevolezza dei rischi che essa comporta per i precari storici. Anche in questa nuova riscrittura permane il pericolosissimo “Contestualmente”. A lungo si è discusso circa la motivazione del diritto alla procedura straordinaria, inizialmente essa era richiesta in riferimento al possesso dell’idoneità diocesana dal presunto valore abilitante per l’accesso ai ruoli dello Stato, in un secondo momento e con meno dubbi al riguardo, essa è stata richiesta e concessa, per similitudine con quanto avviene attualmente per i colleghi di altre discipline, in virtù del superamento dei 36 mesi di servizio, con richiamo anche di quanto affermato dalla sentenza della CGE del 13 gennaio 2022.


  • Quota riservata ai precari storici con un servizio superiore ai 36 mesi (nello scorrere del tempo i neolaureati del 2019 sono ora over 36 mesi). Si è passati dal “non meno del 35%”, al “non meno del 50%”, al “50%” e infine al 70%. Quest’ultima quota del 70%, è vista come un enorme miglioramento, anche se si spera possa alzarsi ulteriormente, dopo che sul famoso 50% si è discusso moltissimo mostrandone la pericolosità e rivelandone la natura di vero limite della penultima riscrittura, il 50% si era dimostrato irremovibile, ma finalmente il vento è cambiato. Per molte diocesi, però, ciò non è ancora sufficiente, la presenza di molti supplenti idonei e della pratica degli spezzoni preoccupa, il timore è che il 30% possa non contenere gli esuberi di precari storici. Una maggior tranquillità potrebbe richiedere una quota del 90%, del resto in moltissime diocesi del nord difficilmente si raggiungerà una partecipazione alle procedure ordinarie superiore al 10%, il rischio sarebbe quello di non raggiungere mai, in quelle zone, il completamento della quota del 70% destinata al personale di ruolo.


  • Riconoscimento ai vincitori del concorso 2004. Un punto da tenere giustamente in considerazione, probabilmente i tempi tecini suggeriscono un ulteriore scorrimento delle graduatorie del 2004, ma sappiamo bene che, per la quota del 70%, molte situazioni non potranno essere risolte, sarà dunque necessario un’altissima considerazione del punteggio per aver già superato il concorso.


  • Tipo della prova della procedura straordinaria. Grandi preoccupazioni accompagnano questo punto poiché la natura della prova, attualmente orale metodologico didattica, prevista per la procedura straordinaria non è meglio definita, ad aggiungere nuove incognite è ora proprio il DL PA bis che specifica come si svolgeranno i prossimi concorsi banditi nell’ambito del PNRR. In particolare ci si domanda se queste indicazioni possano riguardare anche il concorso IRC e se la prova possa essere con o senza punteggio minimo. Se guardassimo, per esempio, ai modelli fin qui usati per i concorsi delle altre discipline potremmo trovare qualche valido riferimento. Il concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021, si basa su prova orale (non c’è punteggio minimo) e valutazione titoli. Vince chi, sommando i punteggi, si colloca nel numero dei posti a bando. (Gli idr avrebbero anche la graduatoria a scorrimento). Nel caso dell'IRC sono esclusi i contenuti della disciplina, ma l'Intesa del 14 dicembre 2020 introduce la conoscenza delle indicazioni nazionali per l'insegnamento della religione cattolica. Ora che l’1 bis ha conosciuto diverse riscritture, però, l’Intesa pare non essere più pertinente e si è forse in attesa di una nuova Intesa. La prova prevista per lo straordinario a cui è ora riservata la quota del 70% dei posti potrebbe rifarsi al modello della prova orale dell'ordinario per le altre discipline mantenendo l'assenza di punteggio minimo riservata allo straordinario bis. La prova orale si concentrerebbe così, non sui contenuti ma sulle metodologie didattiche, soprattutto alla luce della rivoluzione metodologico/didattica in corso nella scuola, ciò potrebbe avere un senso. L’assenza di punteggio minimo permetterebbe inoltre di preservare tutte quelle situazioni in cui la capienza del 30% non avrebbe la forza di riassorbire sia gli scavalchi che le eventuali bocciature.


  • Graduatoria a scorrimento. La costituzione di graduatorie a scorrimento fino a totale esaurimento per la procedura straordinaria e per gli idonei del 2004 è un punto di fondamentale importanza al fine del soddisfacimento delle speranze dei precari di più lungo corso.


  • Apertura agli idr delle paritarie o meno. La procedura straordinaria attualmente è riservata agli idr che hanno maturato il loro servizio nelle scuole statali, i posti degli idr delle paritarie non vengono messi a bando e ampliare la platea ridurrebbe ulteriormente le possibilità dei precari storici di accedere ai ruoli dello stato. Ininfluente invece la partecipazione dei docenti delle paritarie alla procedura ordinaria, si tratterebbe in ogni caso di persone che non hanno stabilmente un incarico.