I motivi per cui gli idr chiedono una prova metodologico-didattica senza punteggio minimo

La L.186/2003 predisponeva regolari concorsi ordinari per IdR da svolgersi con cadenza triennale. Ma dopo il concorso straordinario e riservato del 2004 non si sono più avuti concorsi. Tale inadempienza dello Stato (mancanza di bandi regolari e, di conseguenza, abuso dello strumento dei contratti a termine su posti vacanti e disponibili) ha aumentato a dismisura il precariato degli IdR. La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio 2022 ha stabilito che, se per esigenze di flessibilità si può ricorrere a contratti a termine, tuttavia, non si può invece ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento. L’esigenza provvisoria non si può trasformare in un’esigenza permanente che, nel caso specifico, dura da quasi 20 anni. L’utilizzo di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione è stato sistematico e ha creato una situazione paradossale di copertura reiterata di posti vacanti e disponibili, ciò rende evidente l’abuso dell’utilizzo di contratti a termine da parte del Ministero.

Nel comparto scolastico abbiamo un precedente significativo: dopo la notissima sentenza Mascolo, il governo italiano è intervenuto con una legge di riforma (l. 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “buona scuola”). In questo provvedimento è stato previsto un piano straordinario di assunzioni che ha permesso la stabilizzazione di docenti grazie a concorsi riservati. I docenti di religione cattolica ne sono stati completamente esclusi. La recente sentenza della CGE/2022 ha però spinto lo Stato, all'interno dell'attuazione del PNRR, a porre rimedio alla sua inadempienza nei confronti degli IdR introducendo, accanto alla procedura ordinaria, una procedura straordinaria e riservata per i precari storici. Questo però risolverebbe soltanto parzialmente la questione.

L'auspicio della risoluzione del precariato potrebbe non verificarsi per l'esiguo numero di posti messi a bando (gli IdR precari con più di 36 mesi di servizio sono almeno il doppio rispetto ai posti autorizzati dal DPCM 2021) e per la concomitanza delle due procedure (ordinario e straordinario) che consentirebbe la partecipazione a colleghi che non lavorano su posti vacanti che quindi potrebbero - non sappiamo quantificare ma sappiamo che il rischio c'è - aggiudicarsi il posto di un precario storico. Il 30% in questa situazione potrebbe forse tamponare (ma non ovunque come già spiegato più volte) il subentro dei giovani nei posti destinati al ruolo, ma sarebbe inevitabilmente insufficiente a dover contenere anche eventuali bocciature della procedura straordinaria. I promossi al concorso che non rientrassero nelle posizioni della graduatoria utili per l’accesso immediato ai ruoli dello Stato potrebbero forse essere riassorbiti dal 30% in attesa del loro turno, ma che ne sarebbe degli eventuali respinti? A nulla servirebbe l'aver istituito una graduatoria a esaurimento in cui questi non rientrerebbero. Pur ritenendo quest'ultima di grandissima utilità per il precariato storico, la concomitanza delle procedure e soprattutto l'esiguo numero di posti messi a bando, comporterebbero rischi superabili solo (ma in realtà il rischio non sarebbe comunque azzerato del tutto) con un concorso straordinario per gli idr over 36 mesi che verta su una prova orale di natura didattico-metodologica che non preveda un punteggio minimo. Del resto, proprio di recente, all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per i docenti over 36 mesi delle altre discipline è stata prevista una procedura straordinaria senza punteggio minimo che sarebbe bene, per parità di diritti, pur in una situazione decisamente peggiore, prevedere anche per gli insegnanti di Religione. Nessun sindacato che difenda i lavoratori può accontentarsi di nulla di meno, anche se tutti i colleghi sono certamente capaci di progettare un’UdA!