Gli Idr e l’orario cattedra

Come noto gli IdR a tempo determinato con precisi requisiti hanno diritto alla Ricostruzione di carriera. Tra le condizioni necessarie per avere tale diritto vi è anche l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. La costituzione del posto cattedra prevede 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 per la scuola primaria e 25 ore per la scuola dell'infanzia.
Sappiamo bene che l’individuazione dell’insegnante di religione è di competenza dell’Ordinario diocesano, ma naturalmente questa individuazione che riguarda l’instaurazione di un rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione si inserisce in modo armonico in un contesto preciso e ben normato che è quello del mondo della scuola. A proposito del trattamento da riservare agli insegnanti di religione cattolica, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2007, art.40 c. 5-6-7 (CCNL 1994 art. 47, c.7) e le relative CM 302 del 20.09.1995 e CM 158 del 26.04.1996 definiscono una linea ben precisa,
5.Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti [...] mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito [...] possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale”. 
La CM 158/1996 precisa la possibilità, in via eccezionale, di proporre eventuali raggruppamenti orari anche inferiori a quelli previsti per la costituzione di un orario cattedra. "Limitatamente at dette ore [ore che man mano si rendano disponibili per quiescenza, dimissioni volontarie o altri motivi in medesima scuola], in sede raggiungimento intesa con Capi Istituto, atteso fenomeno contrazione classi e at fine sistemazione eventuali raggruppamenti orari su più scuole - in via eccezionale, anche inferiori at quelli corrispondenti at orario obbligo -, operati in base criteri viciniorità et raggiungibilità sedi previsti per costituzione posti et cattedre orario." Purtroppo, soprassedendo sull’eccezionalità di tale evenienza, spesso si è riscontrata l’azione, assai spiacevole, di suddividere gli incarichi nei cosiddetti “spezzoni”, ossia affidare poche ore a più insegnanti. Nell’immediato questa pratica può dare l’impressione che più persone possano lavorare concentrandosi su poche classi, ma l’ottica va allargata. Il lavoro è uno dei diritti fondamentali e riguarda la dignità stessa della persona, l’IdR nella sua professione è e resta un lavoratore con diritti e doveri, come tutti gli altri. La disciplina stessa perderebbe di credibilità di fronte a condotte che non si inserissero pienamente nelle finalità della scuola. La riduzione di ore lavorative può avere gravi conseguenze sui diritti che riguardano la progressione di carriera e le forme previdenziali. Le norme dello Stato, pur nel pieno rispetto della reciproche competenze e della collaborazione tra Stato e Chiesa, hanno garantito correttezza e trasparenza, il loro rispetto, oltre ad essere un dovere, può contribuire a garantire piena dignità, non solo agli IdR, ma anche alla disciplina stessa.