Ferie, permessi e malattia idr con ricostruzione di carriera.

In questi giorni giungono parecchie richieste di colleghi che richiedono e/o ricevono proposte di nomina con orario cattedra inferiore dopo aver ottenuto la progressione di carriera.

L’art.35 del nuovo CCNL prevede che “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato”

Ma chi è il personale di cui all’Art. 3 c. 6 del dpr 399 1988?
Si tratta del personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso.

Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.

A chi si riferisce esattamente l’Art. 53 ultimo comma Legge 11 luglio 1980, n.312?

Ai docenti di religione di cui si dice che dopo - quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorieta' di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

La costituzione del posto cattedra prevede, dunque:


  • 18 ore settimanali per la scuola secondaria di I e II grado

  • 24 per la scuola primaria

  • 27 ore per la scuola d’infanzia dall’1/9/1988

  • 25 ore per la scuola d’infanzia dall’1/9/ 1990.

A questo art. 53 ultimo comma legge 11 luglio 1980 n. 312, è seguito l’art. 3 del DPR 399/1988 che ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione con almeno un quadriennio di servizio e con orario di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari, nonché al medesimo personale delle scuole secondarie qualora la riduzione di orario discenda da ragioni strutturali strutturali.

Cosa succede agli idr che nel tempo perdono il requisito dell’orario cattedra richiesto?

Essi sospendono la progressione di carriera. Questa si blocca e viene sostituita dall'attribuzione degli aumenti biennali per tutta la durata della sospensione della ricostruzione. Quando si dovesse ristabilire l’orario cattedra previsto come requisito, la progressione riprende dal punto in cui era stata sospesa, calcolando il periodo di interruzione nella misura dei ⅔ ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ulteriore ai fini economici. (CM 2/2001). Risulta chiaro che tale requisito dell’orario cattedra si riferisce a 18h, salvo ragioni strutturali, per le scuole secondarie e ad almeno 12 h per la scuola primaria e dell’infanzia.

Cosa accade, per quanto riguarda ferie, permessi e malattia, ai docenti che, pur perdendo ore, conservano il diritto alla progressione economica (quindi idr infanzia e primaria con almeno 12 ore e idr secondaria senza orario cattedra completo ma con menzione delle ragioni strutturali)?

In ogni caso il diritto acquisito non viene perso dagli idr che conservano almeno 12h sulla scuola primaria o dell’infanzia e i permessi, le ferie e il diritto alle assenze restano pari a quelli a cui ha diritto il personale a tempo indeterminato.