Educazione civica e IRC

La Legge 20 agosto 2019 n.92, che ha introdotto l’educazione civica, stabilendone l’entrata in vigore a partire dal 1 settembre 2020, da subito ha creato non poche perplessità su quale fosse il possibile contributo dell’Irc a questo nuovo insegnamento, avviando un’accesa discussione che ha raccolto varie riflessioni da parte degli operatori coinvolti. In assenza di una precisazione specifica riguardante l’insegnamento della religione cattolica vi sono state molte prese di posizione di natura ideologica tese all’esclusione degli insegnanti di religione dal nuovo insegnamento, quasi come se essi non fossero parte del consiglio di classe. Le obiezioni sollevate riguardano principalmente la presenza dei non avvalentesi e la valutazione dell’educazione civica. D’altro lato, molti sono gli insegnanti di religione che hanno invece incontrato un clima accogliente e propositivo che li ha visti coinvolti, non solo nell’insegnamento dell’educazione civica, ma anche nei ruoli di coordinatore di educazione civica di classe o referente di istituto. La riflessione, accompagnata dall’esperienza sul campo, è giunta a un livello sufficientemente maturo, tale da permettere di poter rispondere, in assenza di nuove e ulteriori specificazioni normative, ai vari interrogativi emersi. Le considerazioni raccolte sembrano essere in linea con alcune faq dell’USR della Sardegna
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ai punti 13, 35 e 36. La legge, all’art. 2 comma 4 prevede che questo insegnamento sia trasversale e affidato ai docenti dell’organico delle istituzioni scolastiche. Il Ministero evidenzia ripetutamente che ogni disciplina, dunque anche l’Irc, concorre a completare il bagaglio civico, sociale, culturale ed esperienziale di ogni alunno. L'insegnamento di educazione civica è affidato con delibera del collegio dei docenti, su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe, a uno o più docenti del consiglio di classe, di cui l’Idr fa parte con tutti i diritti e doveri degli altri insegnanti. Una volta che il collegio dei docenti delibera l’attribuzione delle ore di questo insegnamento, a tutto o a parte del consiglio di una classe in cui sono presenti studenti non avvalentisi, includendo anche l’insegnante di religione cattolica si possono configurare due situazioni che in recenti studi di settore sono state denominate “sostituzione” e “sovrapposizione”. La via per sovrapposizione si configura quando il docente di religione impartisce l’insegnamento di educazione civica in un monte ore eccedente quello minimo previsto di 33 e rivolgendosi esclusivamente agli avvalentesi. La sostituzione è, invece, la situazione in cui l’insegnante di religione svolge il proprio lavoro all’interno delle 33 ore minime previste rivolgendosi anche ai non avvalentisi. Ad oggi, in assenza di ulteriori indicazioni normative, entrambe le vie risultano percorribili e lecite, entrambe presentano passaggi logici fondati, nel presente scritto vorrei approfondire le ragioni a sostegno della via per sostituzione. La contitolarità dell’educazione civica è deliberata dagli organi competenti, così come la sua ripartizione e la collocazione oraria, non essendo questa un’azione estemporanea, ma eseguita secondo criteri specifici, ciò garantisce la copertura assicurativa dei docenti e degli studenti nell’espletamento del loro ruolo. L’insegnante di religione, secondo l'interpretazione per sostituzione, al pari degli altri insegnanti diviene insegnante di educazione civica. La FAQ n. 36 dell’USR Sardegna precisa “Anche in questo caso, fatte salve le ragioni organizzative e specifiche riconducibili all’autonomia scolastica, tutti i ragazzi, anche coloro che non si avvalgono dell’IRC e per i quali è stata prevista e si è avviata l’attività alternativa, con un docente regolarmente assegnato, sono tenuti a seguire la lezione di IEC. Ciò in quanto il docente che ne assume l’incarico, pur essendo nominato per IRC, sempre per il tempo previsto e ricondotto alle ore istituzionalizzate di IEC, non è più un docente di IRC ma di IEC. In tal caso, per la specifica ora in cui l’intera classe è impegnata con il docente dell’IRC, sulle competenze IEC su cui ha già deliberato il CdC, l’utilizzo del docente di attività alternativa ricade nel pieno dell’autonomia organizzativa e pertanto verrà impegnato in compresenza o in altra attività, se prevista, ovvero “tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo”.
Come dice il Decreto del 22.6.2020 n. 35, l’educazione civica viene definita come “materia aggiuntiva o nuovo insegnamento” e di conseguenza qualunque docente la insegni diventa docente della nuova materia aggiuntiva. L’allegato A delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del 22 giugno 2020, attribuisce particolare rilievo al tema della trasversalità dell’insegnamento. “La trasversalità dell'insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L'educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina.”
Il Ministero evidenzia che gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese sono molteplici, non esclusivamente disciplinari e quindi non certamente ascrivibili a una singola disciplina. Le Istituzioni scolastiche devono aggiornare il curricolo di istituto e individuare uno spazio pratico per poter accrescere le abilità e le competenze che riguardano l’educazione civica. Il Ministero sottolinea con decisione che lo spazio, anche orario, da dedicare all’educazione civica non va definito in modo rigido, si deve creare un terreno di scambio aperto in cui discipline ed esperienze di cittadinanza attiva possano interagire armoniosamente collegandosi e andando a confluire in un unico curricolo. Nel caso in cui le lezioni ricadano all’interno delle 33 ore, la legge non prevede il diritto di non avvalersi di tale insegnamento solo perché affidato al docente di religione, poiché esso è parte integrante del curricolo scolastico obbligatorio. La trasversalità dell'Educazione civica rappresenta un aspetto di novità rispetto alla prospettiva delle discipline tradizionali, assegnando all'insegnamento la valenza di matrice valoriale che sia in grado di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. L'insegnamento di Educazione civica spetta in contitolarità a più docenti e il coordinamento spetterà a uno dei docenti contitolari dell'insegnamento. Quando un docente di religione o di italiano o di storia o altra materia, durante la propria ora, svolge l’insegnamento dell’educazione civica, quella ora va attribuita al monte ore del nuovo insegnamento. Poiché il docente di Religione è contitolare dell'insegnamento di Educazione civica, lo stesso può ricoprire anche la funzione di coordinatore. A uno dei coordinatori per l'Educazione civica, individuato su proposta del dirigente scolastico, dal collegio stesso, vengono attribuite funzioni di referente. Poiché il docente di Religione è contitolare dell'insegnamento di Educazione civica, lo stesso può ricoprire anche la funzione di coordinatore o di referente.
Considerando che la valutazione dell’Educazione civica è collegiale non ha senso l'esclusione dell'insegnante di Religione dall'assegnazione collettiva del voto e, visto che, il coordinatore di Educazione civica formula la proposta di valutazione sulla base di quanto espresso dall'intero team o consiglio di classe, non sembrano esserci ostacoli legati all'attribuzione del voto, neppure perché egli possa ricoprire il ruolo di coordinatore di Educazione civica. Nei vari registri elettronici sono state predisposte sezioni a parte per l’insegnamento di Educazione civica, i docenti delle varie discipline, quando svolgono le ore di Educazione civica, firmano su questo registro e non sul registro della loro materia specifica, anche i voti vengono assegnati nell’apposito registro di Educazione civica. Proprio una delle Faq dell’USR della Sardegna precisa ulteriormente la situazione “Certamente, in quanto l’insegnante di religione cattolica, al pari di ogni altro docente nominato e in servizio, a TD o a TI indistintamente, su qualunque classe di concorso, una volta che viene identificato e ricopre specificatamente il nuovo ruolo, nelle ore riferite all’IEC, è chiamato ad affrontare contenuti afferenti la nuova disciplina. Egli è pertanto tenuto a operare e nello specifico valutare qualsiasi prova con le stesse modalità (giudizio alla scuola primaria, voti alla secondaria) con cui operano i colleghi durante le ore IEC. Tale valutazione concorre, si ribadisce senza alcuna distinzione, ove previsto, alla valutazione sia parziale che conclusiva di ciascuno degli allievi della classe. Senza alcuna distinzione se avvalentesi o non avvalentesi l’IRC. In base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti (CCNL 1016/18 art. 26 e legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 63) tutti i docenti appartenenti all’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF e quindi del curricolo d’Istituto, comprese quindi le competenza riconducibili all'IEC.”
In assenza di nuove specifiche indicazioni non esistono motivi per discriminare una volta di più gli insegnanti di religione che, lo ricorda la legge, fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.