Documento 15 maggio e IRC

L’ordinanza ministeriale sugli esami di stato del secondo ciclo del 2023, firmata dal Ministro Valditara il 9 marzo 2023, n.45, all’articolo 10, si concentra sul Documento del consiglio di classe del 15 maggio, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del DPR 323 del 1998. (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425).

“Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. [...]”

Il disposto legislativo non pone dubbio alcuno circa l'inserimento della relazione dell'insegnante di religione, infatti questa attività fa parte a tutti gli effetti del percorso formativo. Anche se l’IRC non è materia di esame, gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. Non vi sono ragioni che portino ad escludere, dalla presentazione del percorso formativo dello studente, quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC per il fatto che l’attività rientra nell’attività scolastica dello studente, in virtù dell’obbligatorietà che riveste essendo stata liberamente scelta, non possono vedersi privati di tale riconoscimento. Diversamente ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre che contro la stessa normativa vigente. Per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio. Ne discende la necessità di presentare come quell’obbligo scolastico sia stato adempiuto.

Neppure pone problema la precisazione contenuta nell’’OM 9 marzo 2023, n.45 “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719”. Nella Nota ministeriale, protocollo numero 10642, del 16 giugno 2004, il Ministero ha già chiarito che la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica dovrà essere riportata su tutti gli atti ufficiali. La Nota, dopo aver precisato che le norme in materia di protezione dei dati personali è da interpretare in maniera estensiva (dunque il documento del 15 maggio segue le disposizioni previste per gli esiti degli esami, già estese agli scrutini), chiarisce: “la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale dei profitto degli alunni dichiarati promossi.

Infine, si richiama l'attenzione che l'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".