Concorso straordinario: quale tipo di prova?
La legge 417 del 1989 introduceva il cosiddetto “doppio canale”, una modalità di assunzione a tempo indeterminato dei docenti, che riservava la metà dei posti a disposizione per le immissioni in ruolo tramite "concorso per titoli ed esami", e l’altra metà tramite “concorso per soli titoli”. I requisiti per l’ammissione al concorso per soli titoli erano (art. 10 c. 2):
“a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.”
Questa legge confluì nell’art.401 del T.U. del 16 aprile 1994 n. 297 dando origine a quelle che oggi conosciamo con il nome di G.A.E.
Il sistema di reclutamento per i docenti delle varie discipline, successivamente, ha attraversato modalità molto differenti tra loro (concorsi ordinari, concorsi straordinari, concorsi ai fini abilitanti, scuole di specializzazione) culminando nell’ultima norma che si è occupata della materia, il D.L. 36/2022, poi convertito nella L. 79/2022 del 29 giugno scorso, che ha profondamente modificato il sistema, inserendo l’indispensabile possesso di un determinato numero di CFU da acquisire tramite percorsi universitari, scollegando l’immissione in ruolo dal possesso dell’abilitazione necessaria prevista. A ciò si aggiungono le recenti dichiarazioni del Ministro Valditara, il quale ha intenzione di bandire concorsi straordinari (non certo per soli titoli) per risolvere il problema del precariato degli altri docenti.
Il D.L. 36/2022 si è occupato (art. 47 c. 9) anche del concorso per insegnanti di religione, modificando l’art. 1 bis della L. 159/2019 che prevedeva un unico concorso ordinario per tutti i docenti non tenendo, quindi, conto del precariato di lungo corso di molti di loro, introducendo un concorso straordinario e riservato agli insegnanti di religione in possesso di almeno 36 mesi di servizio lavorati nella scuola statale, con una prova orale didattico-metodologica.
Con l’attuale assetto normativo (art. 47 c. 9 del D.L. 36/2022) ha senso chiedere un concorso per soli titoli? È legittimo richiederlo ma bisogna tenere presente che:
* non è possibile fondare la richiesta sulla L. 417/1989 che prevedeva i concorsi per soli titoli per coloro che avevano già superato un concorso selettivo e afferivano a una classe di concorso; occorre eventualmente rifondare la richiesta su altre motivazioni più solide.
* occorrerebbe procedere con un’ulteriore modifica del D.L. 36/2022, quindi sarebbe necessario trovare una convergenza politica sollecitando il Parlamento ad attivarsi (non basta consultare il Ministro affinché proceda autonomamente). Non è impossibile farlo ma risulterebbe una strada difficilmente praticabile poiché al D.L. 36 sono legati i fondi del PNRR e perché le tempistiche potrebbero allungarsi all’infinito e il Parlamento potrebbe non avere intenzione di ritornare sul tema.
Esiste una modalità, all’interno del descritto assetto normativo, più praticabile e dai tempi notevolmente più ristretti. Sto parlando della possibilità concreta di richiedere che la prova orale prevista per il concorso straordinario degli insegnanti di religione possa essere attuata senza voto minimo. Una tale proposta non è soltanto fondata nell’urgenza di immettere in ruolo il precariato storico degli insegnanti di religione (come auspicato dalla CorGiuEu nel 2022) ma può essere fondata in precedenti simili. Mi riferisco al recente concorso “straordinario bis” di cui all’art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto per i precari in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio, l’accesso a un concorso straordinario basato su una prova orale senza punteggio minimo e valutazione dei titoli. Una simile proposta risulterebbe molto più realizzabile perché:
* non modifica l’attuale assetto normativo
* può essere attuata da un bando di concorso di esclusiva competenza del Ministero (senza coinvolgere i tempi lunghi del Parlamento)
* supera il grosso vulnus della scarsità dei posti messi a bando, specie in alcune regioni, grazie anche alla presenza di una graduatoria a totale scorrimento che permetterebbe di immettere in ruolo nel tempo tutti i precari.
Nell’incontro del 17 febbraio tra il Ministero e i Sindacati, alcune sigle (3 sulle 6 partecipanti) si sono orientate proprio in questa direzione: concorso straordinario e riservato con prova orale senza punteggio minimo per i precari storici di religione.
Sarebbe auspicabile una piena convergenza di tutte le forze sindacali su questa proposta: è un buon momento per provarci!