Compleanno Art.1 bis L.159/2019

Siamo giunti al terzo compleanno di una norma, l’art. 1bis L. 159/2019, che ha vissuto, prima e dopo la sua pubblicazione, un iter travagliato e non lineare e che, nella sua formulazione attuale, art. 47 c. 9 L. 79/2022, sembra non soddisfare pienamente i docenti di religione precari storici. L’articolo, che ha attraversato due legislature e ben quattro governi, e che ora si prepara a vivere l’ennesima proroga delle sue fasi attuative, racchiude, nel suo presentarsi, i vivaci dibattiti che le forze politiche hanno condotto in questi ultimi anni e che, provando a sintetizzare, si aggirano intorno ad alcuni elementi nodali qui di seguito segnalati:


Procedura ordinaria/straordinaria: vi è stata una dura resistenza all’introduzione, anche per i docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio, di una procedura straordinaria; a lungo si è infatti discusso delle motivazioni, molte delle quali condivise dall’autorevole sentenza della Corte di Giustizia Europea 282-2019 del 13 gennaio 2022, che hanno dato poi luogo alla modifica dell’art. 1bis apportata dall’art. 47 c. 9 L. 79/2022. Secondo la Corte i docenti precari di religione occupano posti vacanti e disponibili e lo Stato, che si è reso responsabile della mancata attuazione di concorsi triennali previsti dalla L. 186/2003, ha il dovere di provvedere alla loro stabilizzazione attraverso procedure rapide e snelle.


La quota riservata ai precari storici, attualmente fissata al 50% dei posti vacanti e disponibili, resta il punto debole del dispositivo. I posti a bando che erano stati inizialmente fissati con DPCM 20 luglio 2021 andrebbero ricalcolati in considerazione dell’elevato numero di precari da stabilizzare. Su questo elemento si attende che la Ragioneria riconsideri gli elementi e provveda, auspicabilmente, a un ricalcolo.


Giusto riconoscimento ai vincitori del concorso 2004. Un punto tenuto opportunamente in considerazione dalla norma in tutte le sue formulazioni. Resta l’incognita di cosa avverrà alle graduatorie ancora affollate di quelle regioni dove il limite dell’organico previsto per i docenti di ruolo (70%) è stato ampiamente superato. E questo ci porta necessariamente a evidenziare il limite di quella percentuale. Poiché a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste quella graduatoria potrebbe cessare la sua reviviscenza.


Valutazione del servizio speso sull’IRC dai docenti di religione in servizio presso le scuole paritarie. La procedura straordinaria non tiene infatti conto del servizio prestato presso gli enti privati (molti dei quali cattolici). Da un lato questa specifica si pone sulla linea della giurisprudenza che ha stabilito la conversione dei contratti a termine per coloro che lavorano alle dipendenze di privati, cosa impossibile per i lavoratori pubblici. Dall’altro questa esclusione potrebbe contribuire a ridurre la platea dei possibili concorrenti desiderosi di occupare un numero di posti, di per sé già risicato, nei ruoli dello Stato.


Graduatoria a scorrimento fino a totale esaurimento. L’introduzione di graduatorie a scorrimento fino a totale esaurimento per i vincitori del concorso è un elemento di grande novità che impedisce il ripetersi di quanto avvenuto in occasione del concorso del 2004. I docenti vincitori che si saranno collocati in graduatoria non nelle prime posizioni sono rassicurati dall’entrare in ruolo nel tempo, senza temere quanto accadde ai colleghi vincitori del concorso del 2004.


Tipologia della prova della procedura straordinaria. Grandi preoccupazioni accompagnano questo punto poiché la natura della prova, attualmente orale di natura metodologico didattica, non viene ulteriormente definita. Il bando chiarirà quale sarà il punteggio da attribuire alla stessa e se vi sarà un punteggio minimo da conseguire per potersi assicurare di averla superata.


Le proposte politiche che hanno accompagnato il viaggio dell’art. 1bis fino alla sua attuale formulazione sono senz’altro un compromesso che riflette il dibattito senza esclusione di colpi dei diversi schieramenti politici ma anche quelle proposte rappresentate dalle Organizzazioni sindacali che sono intervenute in maniera fattiva, anche se non sempre in sintonia tra loro ma comunque mirando ad un compromesso condiviso. A questo punto cosa sia possibile attendere dal prossimo futuro sembra nuovamente difficile da ipotizzare. Quali potranno essere le conseguenze di una nuova proroga?