TITOLO DI STUDIO Insegnante di Religione Cattolica
Quali sono i titoli di studio di qualificazione professionale per l’IRC?
• I titoli di qualificazione professionale oggi vengono definiti da due fonti normative: DPR 175 Intesa del 2012 e il DM 70 del 2020. • Vale la pena ricordare che i titoli di studio che, insieme all’idoneità, sono requisito per poter insegnare Religione Cattolica, sono stati stabiliti per la prima volta dall’Intesa del 1985.
• Poiché, all’epoca della citata Intesa, la formazione richiesta a tutti gli insegnanti era differente in base al grado scolastico, anche per gli Idr era contemplata una diversa qualificazione analoga.
• L’Intesa del 2012 ha voluto uniformare la preparazione richiesta agli insegnanti di religione a quella prevista per tutti gli insegnanti dello stato italiano. A questi, da tempo, occorrono, infatti, titoli universitari per poter accedere all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
• Come accaduto nel 1985, anche nel 2012 è stata prevista una fase transitoria quinquennale e i nuovi titoli sono stati richiesti solo dal 2017.
• I titoli che qualificano il profilo di formazione degli idr possono quindi essere distinti in tre periodi:
- fino al 31/10/2012 (data della nuova Intesa) titoli previsti dall’Intesa del 1985;
- dal 31/10/2012 al 31/08/2017 titoli previsti dall’intesa del 1985 e titoli previsti dall’Intesa del 2012;
- dal 1/09/2017 titoli previsti dall’Intesa del 2012.
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Cosa succede a chi è in possesso dei titoli previsti dall’Intesa del 1985 ma già insegna?
I TITOLI PREVISTI DALL’INTESA DEL 1985 POSSEDUTI DA COLORO CHE ABBIANO PRESTATO ALMENO UN ANNO DI SERVIZIO NELL’IRC ENTRO IL 31/08/2017 SONO E RESTANO IN REGOLA PER INSEGNARE RELIGIONE E PER PARTECIPARE AL CONCORSO.
Cosa succede agli insegnanti su posto comune abilitati all’insegnamento di religione cattolica?
Una menzione particolare va fatta per gli insegnanti di classe o di sezione della scuola primaria o dell’infanzia qualificati all’insegnamento di religione cattolica. Questi possono continuare ad essere titolari dell’Irc se lo sono stati per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012 o se hanno rinnovato il loro titolo conseguendo un master biennale di secondo livello per l’Irc presso gli Issr approvati dalla Cei.
Cosa prevede il DM 70/2020?
• Il DM 70/2020, norma di rango inferiore rispetto ad un DPR, non annulla l'Intesa del 2012 ma amplia l'elenco dei titoli, oltre a specificare nel dettaglio l'elenco di Facoltà e Istituti abilitati a rilasciarli. Ai sensi del punto 4.2.3 dell'Intesa del 2012, vengono concordati e aggiornati periodicamente gli elenchi delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati.
I titoli di accesso all’Irc di baccalaureato, licenza o dottorato in discipline teologiche restano validi, malgrado l’istituzione della nuova Laurea Magistrale in scienze religiose caratterizzata da un curricolo che affronta sia la formazione teologica che quella pedagogico-didattica. Per superare la possibile incompletezza della formazione professionale che potrebbero avere gli idr in possesso di titoli diversi dalla laurea magistrale in scienze religiose, la Cei ha chiesto, con la lettera prot 563 del 20 luglio 2012, che questi percorsi di studio vengano integrati da alcuni esami in discipline di indirizzo indispensabili per il rilascio dell’idoneità canonica all’insegnamento della Religione Cattolica. (Pedagogia e Didattica, Metodologia e Didattica dell’Irc, Teoria della scuola, Legislazione scolastica, Tirocinio dell’Irc).
Da precisare infine che, mentre gli Isr erano riconosciuti dalla Cei, gli Issr sono riconosciuti dalla Santa Sede.
È possibile conseguire un titolo valido per insegnare religione cattolica all'interno di una università statale?
• Sì, è possibile! Alla recente OM 70 del 2020, la quale disciplina quali siano i titoli accademici validi per l'IRC, all'art. 2 c. 2 è allegato un lungo elenco delle Facoltà riconosciute dalla CEI autorizzate a rilasciare tali titoli e tra esse ci sono l'ISSR dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia e, caso più interessante perché il primo in Italia dopo la soppressione delle Facoltà statali di Teologia avvenuta nel 1873, l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” all'interno della quale nel 1969 è stato eretto l'Istituto 'Italo Mancini' che dal 1987 è stato autorizzato dalla CEI a rilasciare titoli validi per l'IRC. Unico nel suo genere, l'Istituto è a gestione completamente statale, con crediti formativi espressi non in ECTS (come le UP e gli ISSR) ma in CFU (come gli atenei statali) inseriti nei SSD previsti dalla normativa statale.
È possibile conseguire un titolo di studio presso un'UP valido per il sistema italiano?
• A seguito dell'adesione alla Dichiarazione di Bologna nel 2003 (l'accordo stipulato fra i sistemi educativi degli stati europei che prevede un processo di riorganizzazione dei corsi universitari al fine di favorire gli scambi culturali fra i docenti e studenti delle università europee), la Santa Sede ha uniformato i percorsi accademici delle proprie istituzioni agli standard richiesti. Tuttavia soltanto degli accordi stipulati tra le singole istituzioni consentono di rispondere alla domanda posta. Allo stato attuale risulta (spero di non averne dimenticato qualcuno!) che soltanto i corsi elencati di seguito ci consentono di rispondere alla domanda:
- il Diploma Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana è titolo completamente equipollente al Diploma di Psicologia Clinica delle università italiane (DM pubblicato in GU 286 del 1994)
- la Laurea Magistrale in Giurisprudenza rilasciata dalla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense è titolo completamente equipollente alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) delle università italiane (DM pubblicato in GU 250 del 2006)
È possibile conseguire un titolo di studio presso un'UP valido per il sistema italiano?
- i titoli di Baccalaureato in “Scienze della Pace” e di Licenza in “Scienze della Pace e della Cooperazione internazionale" rilasciati dalla Pontificia Università Lateranense sono titoli completamente equipollenti ai titoli rilasciati dalle università italiane afferenti rispettivamente alla L37 (titolo triennale statale “Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace”) e alla LM81 (titolo magistrale statale “Scienze per la cooperazione allo sviluppo”) (DM 421 del 2019)
- la Pontificia Università Lateranense e l'Università degli Studi di Perugia “Studium” hanno siglato un accordo per il rilascio del doppio titolo (double degree) di Laurea Magistrale/Licenza tra i corsi di studio in Filosofia ed Etica delle Relazioni (LM78) dello “Studium” e quello di Filosofia della Lateranense: si tratta di un accordo storico, il primo nel suo genere, per il doppio titolo tra un'Università Pontificia e un Ateneo statale. Ciò significa che gli studenti di filosofia della Lateranense potranno frequentare corsi al Dipartimento di Filosofia di Perugia e gli studenti perugini potranno seguire corsi alla Lateranense. Il risultato: conseguiranno un titolo con valore doppio, cioè valido presso le Università Pontificia e l'Ateneo statale.
https://www.bacheca.unipg.it/vita-accademica/3024-laurea-magistrale-in-filosofia-a doppio-titolo-operativo-l-accordo-fra-ateneo-di-perugia-e-pontificia-universita lateranense
• Il riconoscimento civile dei titoli validi per l'IRC che siano stati conseguiti presso le UP e gli ISSR è possibile grazie al DPR 175 del 1994 e del DPR 63 del 2019 e comporta una serie di benefici.
• i titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità e le Scienze Religiose, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
• L’accordo prevede il riconoscimento di tutti i titoli universitari rilasciati dalla Santa Sede, così come avviene per qualsiasi altro Stato sovrano, in base ai principi della Convenzione di Lisbona che stabilisce, appunto, il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea. La procedura si svolgerà materialmente attraverso gli Atenei che valuteranno i titoli e provvederanno al loro riconoscimento.
• Riassumendo: in presenza di una formale corrispondenza tra titolo ecclesiastico e titolo civile italiano, cioè in una situazione di parità di corsi di studi e annualità o ECTS - European Credit Transfer System (180 per la triennale e 120 per la magistrale), il titolo ecclesiastico avrà lo stesso effetto giuridico di quello rilasciato da una Università italiana.
• Per essere ancora più precisi, la Licenza in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, la Laurea in scienze religiose (3+2) saranno riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una corrispondenza effettiva al titolo civile; il Baccalaureato in Teologia a norma dell’art.17 della legge 240/2010 viene riconosciuto come laurea.
• Anche il titolo pontificio del Magistero in Scienze Religiose (quadriennale v.o.) può beneficiare del riconoscimento civile di laurea (triennale non magistrale) e della possibilità di riscattare il titolo ai fini pensionistici.
RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
• Prima di iniziare la procedura occorre possedere la seguente documentazione da richiedere alla segreteria dell'istituto dove è stato conseguito il titolo:
• certificato degli studi completo in originale (elenco esami, date, e i crediti degli esami sostenuti stando attenti che sia riportata la dicitura che il titolo conseguito consti di almeno 180 cfu se è laurea triennale, o almeno 120 cfu se laurea magistrale), se gli studi sono stati effettuati in più università, ognuna di esse rilascerà quanto di propria competenza;
• pergamena di laurea in originale;
• diploma supplementare (ulteriore documento che fornisce maggiori garanzie di riconoscimento del titolo perché attestante la conformità al processo di Lisbona)
Di ognuno dei documenti è bene avere una copia. 5
PROCEDURA STANDARD
• * recarsi presso la CONGREGAZIONE PER l'EDUCAZIONE CATTOLICA (piazza Pio XII, 3 – Roma, 06/69883634) muniti dei suindicati documenti (per diaconi, sacerdoti e religiosi in aggiunta occorre un nulla osta del proprio ordinario alla richiesta di riconoscimento del titolo); si ottiene un'autentica delle firme.
• * recarsi presso l'Ufficio vidimazione delle SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE (piazza della Città Leonina, guardando olonnato a destra - Roma, 06/69883913) muniti dei suddetti documenti; si ottiene un'altra autentica delle firme.• * recarsi presso l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede di viale delle Belle Arti di Roma, (chiamare +39 06/3264881 per info); si ottiene un'altra autentica delle firme.
• * recarsi presso il MUR (via Michele Carcani 61 – Roma, dott. Cristiano Cristiani cristiano.cristiani@mur.gov.it - 06/97727799 - 06/58497799) muniti della suddetta documentazione. Occorrerà lasciare la documentazione allegandola ad una domanda in carta semplice con la quale si richiede l'equipollenza del titolo.
• Il Decreto di Equipollenza avrà la firma del Ministro quindi passa MOLTO tempo. •
• la procedura NON è a costo zero, ci sono diritti di segreteria per i passaggi pontifici e le marche da bollo per i passaggi statali.
• il dott. Cristiani si è reso disponibile a dare informazioni e assistenza per coloro che NON vivono a Roma e che contattandolo alla mailsopra riportata gli forniranno tutti i dettagli della propria situazione; la pratica potrà essere svolta telematicamente. Il costo per il disturbo è di circa 20€.
Vie per il riconoscimento civile
• Tutte le procedure di riconoscimento civile del titolo passano attraverso due passaggi: - O quella standard determinata dalla legge (che passa per Il funzionario dello Stato) - Oppure tramite equivalenza (richiesta di poter concorrere a un determinato concorso pubblico con un titolo estero: richiesta al dipartimento della funzione pubblica che valida il titolo esclusivamente per la partecipazione a quel concorso).
RISCATTO MAGISTERO AI FINI PENSIONISTICI
• Di cosa si tratta? Il riscatto del titolo di studio consiste nella valorizzazione del periodo del proprio corso di studi ai fini pensionistici, versando all'INPS quei contributi che coprano quegli anni di studio, anticipando in questo modo l'andata in pensione. Ciò è possibile a patto che l'interessato abbia effettivamente conseguito il titolo di studio, che gli anni che si desiderano riscattare non siano già coperti da contribuzione e che il titolo da riscattare sia (tra gli altri) una laurea (triennale) prevista dal D.M. 509/1999, così come aggiornato dal D.M. 270/2004.
• Il titolo di Magistero in Scienze religiose non aveva mai beneficiato di nessun tipo di equiparazione ad un titolo statale. La questione della sua riscattabilità aveva già interessato la giurisprudenza che si era in passato espressa negativamente. La C.M. n. 291 del 7 maggio 1997 (che trasmetteva il Parere del Consiglio di Stato 1049/1992 concernente la riscattabilità del periodo di studio da parte degli IdR con incarico anteriore al 1990) non poteva che dare un riscontro negativo: prima del 1990 non esisteva un titolo di studio obbligatorio per l'IRC. E nemmeno si pensò, al momento della 'nascita' del titolo di studio di Magistero con il D.P.R. n. 751 Intesa del 1985, al riconoscimento civile del titolo, riconoscimento riservato ad altri titoli come, ad es, la laurea in Teologia.
• Nel corso degli anni però, c'è stata un'evoluzione di alcuni elementi:
- il titolo di studio è diventato elemento indispensabile per insegnare religione.
- la Santa Sede e l'Italia hanno sottoscritto (nel 1997) la Convenzione di Lisbona, un accordo che impegna gli stati firmatari a riconoscere i reciproci titoli accademici.
- a seguito del D.P.R. 63/2019 che allarga alla laurea (triennale) e laurea magistrale in Scienze religiose la possibilità di ottenere un riconoscimento civile, anche il Magistero in Scienze religiose può beneficiare di suddetto riconoscimento (con procedura già in atto per Baccalaureato e Licenza in Teologia con D.P.R. 175/1994) di laurea triennale.
- il Messaggio n. 6208 del 22/07/2014 dell'INPS definisce la possibilità di riscattare i titoli di studio esteri ai fini previdenziali se conseguiti in paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona, se hanno ottenuto il riconoscimento civile (la competenza è del Ministero dell'Università) e se tale richiesta sia stata inoltrata 'ai fini previdenziali' (ai sensi dell'art.3, c.1, lett. b del D.P.R. 189/2009).
In sintesi:
non si può più escludere a priori la possibilità di riscattare gli anni di studio spesi per conseguire il Magistero.
è opportuno far presente, qualora si desiderasse avviare la procedura di riconoscimento civile, che la si avvia per finalità (anche) previdenziali
vale la pena che gli interessati al riscatto (che abbiano già ottenuto il riconoscimento civile o che siano interessati ad ottenerlo per finalità previdenziali) approfondiscano presso l'INPS a cui spetta l'ultima parola in merito. Vale la pena qui ricordare che tale riscatto è una pratica contributiva MOLTO onerosa, seppur vantaggiosa a lungo termine, in quanto consente di anticipare l'andata in pensione.