Aumenti biennali IdR

AUMENTI BIENNALI

Quale è la normativa di riferimento?
Legge 28 luglio 1961, n. 831
Legge 312/80, art.53, c.3
D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7
C.C.N.L. 1995
Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n.2
Informativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 28.12.09
Sentenza n. 146/13
Ordinanza Ministeriale n. 101/14.

L’attribuzione degli aumenti biennali è stata pensata per gli Idr?

No. La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabiliva che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, avevano diritto all’attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2.50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento.

“Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio. 

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

 Ai   fini   dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico, 1961-62.”

Questa legge è ancora quella di riferimento?

No, è la La Legge 312/80, che all’art. 53, c.3 stabilisce che: 

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale”.


Gli aumenti biennali sono ancora previsti per tutti i docenti?

No. Il C.C.N.L. del 1995 al comma 7 dell’art.66 ha abolito gli aumenti biennali per tutto il personale, ad eccezione dei docenti di religione:

 “Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7”.

A cosa hanno diritto, dunque, gli idr che non hanno maturato il diritto alla ricostruzione?

Per la CM 2/01 gli idr che non hanno maturato il diritto alla ricostruzione di carriera hanno diritto al trattamento economico iniziale, maggiorato degli aumenti biennali del 2,50% dello stesso stipendio base per ogni biennio di incarico annuale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, inoltre, emanato l'informativa n° 166 del 28.12.09 avente ad oggetto la procedura di calcolo degli aumenti biennali per gli insegnanti di religione.

Tali aumenti, che in precedenza venivano calcolati nella misura del 2,50% del solo stipendio base, saranno calcolati al 2,50% dello stipendio base comprensivo della indennità integrativa speciale (IIS) a decorrere dal 01/01/2003.

Cosa succede agli idr che perdono il diritto alla ricostruzione?

La C.M. 2/2001 stabilisce che gli idr che nel tempo perdono il requisito dell’orario cattedra, richiesto per la ricostruzione, sospendono la progressione di carriera. Questa si blocca e viene sostituita dall'attribuzione degli aumenti biennali per tutta la durata della sospensione della ricostruzione.

Gli idr restano gli unici a conservare questo trattamento, già previsto dalla legge 312/80, riservato un tempo a tutti i precari?

Sì, questa disparità è stata però convalidata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146/13 e l’ordinanza n. 101/14. 

A chi spettano gli aumenti biennali?

Gli insegnanti di religione cattolica con almeno un biennio di incarico annuale hanno diritto agli scatti biennali.

Valgono anche le supplenze?

No. Gli anni di supplenza, se di almeno 180 gg., concorrono al quadriennio propedeutico all’inquadramento, ma non al beneficio degli aumenti biennali.

Se gli aumenti non vengono concessi automaticamente cosa bisogna fare?

Occorre presentare domanda in carta libera in segreteria accompagnata da autocertificazione dell’idoneità e dei servizi. Esistono anche moduli predisposti. In ogni caso é sempre consigliabile presentare le proprie richieste tramite pec o farle protocollare.