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Appunti IRC

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Valutazione IRC alla primaria

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ALLA SCUOLA PRIMARIA

(Aggiornato al 21/01/2025)


La Legge n. 150/2024, intervenendo sul Decreto legislativo n.62/2017, modifica e integra le norme in materia di valutazione degli apprendimenti: nella scuola primaria tornano i giudizi sintetici. La recente Ordinanza Ministeriale, pubblicata lo scorso 9 gennaio 2025, illustra il nuovo sistema di valutazione soffermandosi in particolare a definirne il valore formativo “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto”. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.


Per la disciplina Irc restano come riferimento generale il D. Lgs. 62/2017 (art. 2 c. 3 e 7) e come riferimento specifico il D. Lgs 297/1994 (art. 309 c. 4) il quale stabilisce che per la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.


Finora i tradizionali giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale dell’IRC usati in ogni ordine e grado di scuola (non sufficiente, Sufficiente, buono, distinto e ottimo) sono quelli previsti dalla CM n. 491/1996. Essi furono inseriti per la valutazione degli alunni della (cosiddetta all’epoca) scuola elementare e non specificamente pensati per l’IRC.


La precedente normativa (O.M. n. 172/2020 in materia alla nuova valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria) aveva introdotto i giudizi descrittivi per tutte le discipline. Pur non avendo previsto una modifica della valutazione dell’IRC, rimandando a quanto già espresso nel Decreto Valutazione del 2017 e all’originaria normativa di riferimento ancora vigente, la stessa ordinanza, tuttavia, non fu nemmeno vincolante nel vietare l’utilizzo dei giudizi descrittivi per l’IRC, anche perché, l’unico vincolo di legge per quest’ultima rimane il divieto di voto numerico.


Nella recente O.M. sul nuovo sistema valutativo, pubblicata il 9 gennaio 2025 all’art. 3 c. 8 si fa riferimento alla valutazione periodica e finale dell’IRC rimandando al suddetto D. Lgs. 62/2017 art. 2 comma 7 che cita:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.


Inoltre, al comma 3 del sopraindicato D. Lgs., si demanda alle Istituzioni scolastiche la possibilità di riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo di istituto per ciascuna disciplina; ciò fa dedurre che anche per Religione Cattolica possa valere lo stesso principio, essendo anch’essa disciplina curriculare.


Recepito quanto detto e appurato che l’attuale O. M. (9 gennaio 2025) non vieti l’utilizzo di descrittori dei livelli di apprendimento per l’IRC e la possibilità di esplicitare gli obiettivi di apprendimento (art. 3 c. 3) come per le altre discipline curriculari, i docenti di Religione cattolica, nell’ambito dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999 e nell’ottica di una valutazione formativa, possono proporre al Collegio dei Docenti, tenendo il PTOF come orizzonte formativo:

  • nell’Istituto dove non sia già previsto, di introdurre nella scala dei giudizi sintetici il giudizio DISCRETO;

  • l’individuazione della descrizione dei livelli di apprendimento;

  • qualora fosse previsto anche per le altre discipline, di indicare i principali obiettivi di apprendimento anche per l’IRC.


L’ adeguamento della disciplina curricolare IRC a quello delle altre discipline, consentirebbe di avere una continuità valutativa e una più efficace comunicazione dei giudizi e dei descrittori di apprendimento, in un orizzonte unitario di sviluppo delle competenze dell’alunno e in linea con il curricolo verticale degli apprendimenti.


NB:

  • La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.

  • La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Valutazione alla Primaria e IRC


Qual è l’ultimo riferimento normativo per la valutazione alla scuola primaria?


L’Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025 sulla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

Quali le indicazioni specifiche per l’IRC?


Per l’IRC è previsto un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.

Cosa è esplicitamente previsto dalla legge per la valutazione IRC?


Per IRC sussiste il divieto di voto derivato dalla legge 824/30 che, all’art.4, stabilisce che in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Questa formula è stata recepita nel Testo Unico del 1994 (art. 309, c.4).

Quali soluzioni sono state adottate?


Finora i tradizionali giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale dell’IRC usati in ogni ordine e grado di scuola (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente) sono quelli previsti dalla CM n. 491/1996. Essi furono inseriti per la valutazione degli alunni della (cosiddetta all’epoca) scuola elementare e non specificamente pensati per l’IRC. Questi giudizi andarono a sostituire quasi completamente anche quelli prescritti dalla superata CM n. 20/1964 (moltissimo, molto, sufficiente, scarso) per la secondaria.

I docenti di Religione cattolica, nell’ambito dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999 e nell’ottica di una valutazione formativa possono elaborare criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A all’ ordinanza?


La situazione pone l’occasione per considerare il ruolo della disciplina IRC in correlazione con le altre curriculari per esaminare la questione del pieno riconoscimento sul piano della equiparazione. Si impone pertanto una riflessione per la declinazione condivisa di DESCRITTORI, per ciascun anno di corso, dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A all’ ordinanza.

Cosa si può fare concretamente?


Gli IDR possono proporre al Collegio dei Docenti, tenendo il PTOF come orizzonte formativo:

  • nell’Istituto dove non sia già previsto, di introdurre nella scala dei giudizi sintetici il giudizio DISCRETO;

  • l’individuazione della descrizione dei livelli di apprendimento;

  • qualora fosse previsto anche per le altre discipline, di indicare i principali obiettivi di apprendimento anche per l’IRC.

Quale vantaggio comporta l’adeguamento del giudizio dell’Irc a quello delle altre discipline?


Tale adeguamento consente di avere una continuità valutativa e una più immediata comunicazione dei livelli di apprendimento, in un orizzonte di sviluppo delle competenze dell’alunno.



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